Cassazione Penale, Ordinanza n. 34823/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il condannato ha proposto personalmente, il 6 maggio 2026, ricorso per cassazione, sottoscritto esclusivamente da lui, avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Milano del 23 aprile 2026. Il testo non espone i motivi di merito dell’impugnazione: la Corte rileva che, essendo sia il provvedimento sia il ricorso successivi al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione del condannato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile de plano il ricorso, perché proposto personalmente dal condannato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo riporta una formula dispositiva incompleta («Dichiara»), ma la motivazione individua chiaramente l’inammissibilità e le conseguenti statuizioni.
Norme richiamate
si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l’atto deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale.
si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Per il ricorso per cassazione è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato comporta l’inammissibilità.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso personale inammissibile per difetto della sottoscrizione prescritta è dichiarato de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenti statuizioni sulle spese processuali e sulla somma dovuta alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione; il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, a pena d’inammissibilità.
- Il ricorso per cassazione presentato personalmente dal condannato in violazione del requisito di sottoscrizione è dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
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