Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14338/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una socia titolare del 25% del capitale, della delibera assembleare ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2008 di una s.r.l., deducendone la nullità o annullabilità sia per vizi derivati da precedenti bilanci già contestati in altri giudizi, sia per vizi propri. Il tribunale aveva accolto la domanda dichiarando la nullità della delibera; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) violazione del principio di continuità di bilancio e degli artt. 2377, 2379 e 2434-bis c.c., sostenendo che la mancata impugnazione dei bilanci successivi avrebbe comportato cessazione della materia del contendere e difetto di interesse della socia; (2) violazione dell'art. 100 c.p.c. per il medesimo asserito difetto di interesse ad agire; (3) violazione dell'art. 342 c.p.c. e error in procedendo, per asserita specificità insufficiente dell'appello sulla violazione del contraddittorio, del riparto dell'onere della prova, delle preclusioni e sull'ordine di esibizione e sulla C.T.U.; (4) violazione degli artt. 183 e 210 c.p.c. e degli artt. 2476 e 2697 c.c., contestando la legittimità dell'ordine di esibizione e l'utilizzo in C.T.U. di documenti asseritamente non ritualmente prodotti; (5) violazione degli artt. 183, 191, 194, 198 c.p.c. e degli artt. 2476 e 2697 c.c., ancora per asserita illegittima acquisizione e utilizzazione probatoria della documentazione nella consulenza tecnica. La società ha sostenuto che i bilanci successivi avrebbero cristallizzato irretrattabilmente le poste del bilancio impugnato e reso inutile la pronuncia di invalidità; inoltre ha dedotto che l'istruttoria sarebbe stata viziata da ordini di esibizione e acquisizioni documentali illegittimi, con C.T.U. fondata su atti irritualmente acquisiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che l'art. 2434-bis c.c. non impone al socio di impugnare anche i bilanci successivi a quello già impugnato, né fa venir meno l'interesse all'azione: l'obbligo degli amministratori di tener conto delle ragioni dell'invalidità sorge nel bilancio dell'esercizio in cui la nullità viene dichiarata, senza che siano necessarie ulteriori impugnazioni. Ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il terzo motivo, rilevando la genericità delle censure d'appello e, comunque, la mancata confutazione delle rationes decidendi dei giudici di merito, che avevano valorizzato l'assenza di produzione dei documenti oggetto di esibizione e l'idoneità della sola contabilità 2008 a sorreggere la decisione. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo, perché non superavano la ratio decidendi secondo cui i documenti contestati non erano stati decisivi per la C.T.U. e la consulenza era stata svolta sulla base della documentazione relativa al 2008, non contestata. La Corte ha inoltre enunciato il principio di diritto secondo cui, nelle impugnazioni di bilancio ex artt. 2377 e 2379 c.c., non occorre impugnare anche i bilanci medio tempore chiusi dopo il primo bilancio impugnato; l'adeguamento degli amministratori va operato nel bilancio dell'esercizio in corso al momento della dichiarazione di invalidità.

Norme richiamate

  • art. 2434-bis c.c.

    "il bilancio di esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa"

    La norma esclude che il socio debba impugnare anche i bilanci successivi per conservare l'interesse all'azione; l'obbligo di adeguamento grava sugli amministratori nel bilancio dell'esercizio in cui l'invalidità è dichiarata.

  • art. 2377 c.c.

    L'annullamento della deliberazione comporta l'obbligo per gli amministratori di adottare i conseguenti provvedimenti sotto la loro responsabilità.

  • art. 2379 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 2377 e 2434-bis c.c. quale base delle impugnazioni delle delibere di bilancio.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire non viene meno per la sola mancata impugnazione dei bilanci successivi al bilancio già impugnato.

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve essere specifico; le censure generiche o non confrontate con le rationes decidendi sono inammissibili.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è scrutinato in rapporto alla specificità della richiesta e alla disponibilità della documentazione; nel caso concreto le doglianze sulla sua illegittimità sono state ritenute generiche o irrilevanti.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per le preclusioni istruttorie; le doglianze sono state ritenute generiche e non idonee a incidere sulla decisione.

  • art. 191 c.p.c.

    Norma richiamata in tema di consulenza tecnica d'ufficio e attività del consulente.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamata per lo svolgimento delle operazioni peritali.

  • art. 198 c.p.c.

    La censura sull'acquisizione di documenti in sede peritale è stata ritenuta generica e non autosufficiente.

  • art. 2476 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come fondamento dell'accesso del socio alla documentazione sociale; la Corte non ne ha tratto un limite all'ordine di esibizione nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in tema di riparto dell'onere della prova; le doglianze sono state respinte perché generiche e non decisive.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni delle delibere di approvazione del bilancio, l'art. 2434-bis c.c. non richiede che il socio impugni anche i bilanci chiusi nelle more del processo: l'interesse ad agire si valuta al momento dell'introduzione del giudizio e non viene meno per il solo decorso del tempo o per l'approvazione di bilanci successivi.
  • L'obbligo di dare conto delle ragioni dell'invalidità del bilancio nasce, in caso di declaratoria giudiziale, nel bilancio dell'esercizio in cui l'invalidità è dichiarata; non è subordinato a una nuova impugnazione dei bilanci intermedi.
  • In appello, le censure relative a vizi dell'istruttoria, dell'ordine di esibizione o della consulenza tecnica devono essere specifiche, autosufficienti e confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la genericità del motivo ne determina l'inammissibilità.
  • La contestazione di un ordine di esibizione o di una consulenza tecnica non è utile se non si indica concretamente quali documenti siano stati acquisiti illegittimamente, come abbiano inciso sulla C.T.U. e quale sarebbe stato l'esito diverso del giudizio in loro assenza.
  • La consulenza tecnica può essere utilizzata per l'accertamento di fatti che richiedano cognizioni tecniche, purché i fatti siano stati tempestivamente allegati dalla parte; la censura sulla consulenza percipiente non può prescindere dalla dimostrazione del concreto pregiudizio derivante dall'attività peritale.

Come è indicizzato

MaterieAssembleaImpugnazioniProve
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.