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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27279/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La lite nasce dalla sottrazione, senza effrazione, di denaro custodito nella cassaforte di un distributore di carburanti. La società attrice chiese il risarcimento del danno a due convenuti: da un lato la società di vigilanza, che si era impegnata a prelevare i valori custoditi nella cassaforte apribile solo con due chiavi elettroniche di sua esclusiva disponibilità e, secondo la prospettazione attorea, avrebbe dovuto garantire l’indennizzo delle 'misteriose sparizioni' salvo prova della violazione del sistema da parte di terzi; dall’altro la società produttrice della cassaforte, che aveva garantito la non duplicabilità delle chiavi elettroniche utilizzate per l’apertura. Il tribunale accolse la domanda solo verso la società produttrice, ritenendo provata una duplicazione/intercettazione delle chiavi mediante una 'cimice'; la corte d’appello invece rigettò la domanda anche verso tale società, ritenendo che la prova presuntiva fosse fondata su fatti solo ipotetici e non certi, e respinse inoltre l’appello incidentale relativo alla società di vigilanza. In cassazione la ricorrente dedusse, in sintesi, che la corte territoriale aveva erroneamente invertito l’onere della prova in un rapporto contrattuale: una volta provato il titolo e allegato l’inadempimento, spettava ai debitori dimostrare la causa non imputabile; inoltre contestò l’erronea declaratoria di inammissibilità/rigetto del gravame incidentale contro la società di vigilanza per asserita mancanza di specificità, sostenendo invece che la domanda era stata ritualmente riproposta e che l’atto d’appello conteneva censure specifiche. La resistente principale replicò e la società produttrice propose anche ricorso incidentale, a sua volta respinto o assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il primo e il terzo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata limitatamente ai capi accolti e rinviando alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione. Ha ritenuto fondata la censura sulla distribuzione dell’onere della prova nei confronti della società produttrice della cassaforte: accertato il contenuto dell’obbligazione contrattuale (non duplicabilità delle chiavi) e allegato il fatto dell’illecita apertura/sottrazione, incombeva sul debitore provare l’insussistenza dell’inadempimento o la causa non imputabile, non già sul creditore dimostrare il nesso causale ulteriore tra intercettazione dei dati e apertura della cassaforte. Ha inoltre ritenuto che l’appello incidentale contro la società di vigilanza fosse specifico e sufficientemente articolato, poiché la parte aveva richiamato anche risultati istruttori sopravvenuti e un autonomo titolo contrattuale di responsabilità. Il ricorso principale è stato per il resto assorbito; il ricorso incidentale della società produttrice è stato assorbito; il ricorso incidentale condizionato è stato rigettato. La causa torna quindi al giudice di rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità, mentre è stata dichiarata la sussistenza dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato per il ricorso incidentale rigettato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    In tema di responsabilità contrattuale, una volta allegato l’inadempimento e provato il titolo dell’obbligazione, spetta al debitore dimostrare che l’inadempimento non vi è stato oppure che esso è dipeso da causa a lui non imputabile.

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato tra le norme denunciate, senza una specifica elaborazione autonoma nel decisum.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato tra le norme denunciate, senza una specifica elaborazione autonoma nel decisum.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce la ripartizione dell’onere probatorio: il creditore deve provare il titolo e allegare l’inadempimento, mentre il debitore deve provare la causa non imputabile.

  • art. 2727 c.c.

    La sentenza censura l’uso di presunzioni fondate su mere probabilità astratte e non su fatti noti certi e concreti.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono poggiare su elementi certi, gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente una mera possibilità teorica.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice interpreta in senso estensivo la domanda senza mutarne il fatto costitutivo; inoltre l’atto di appello è specifico se individua chiaramente le censure e le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato tra i motivi, senza autonoma statuizione decisiva diversa da quella sull’onere di motivazione e sulla specificità delle censure.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte esclude che, nel caso concreto, fosse corretta l’idea di un difetto di specificità tale da rendere inammissibile l’appello incidentale.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte esclude la sua applicazione al caso prospettato dalla parte ricorrente, osservando che non si trattava di mera riproposizione di domanda assorbita, ma di una domanda rigettata in primo grado.

  • art. 163 c.p.c.

    La citazione è nulla solo se manca l’esposizione dei fatti costitutivi della domanda; non è nullo l’atto per la sola carenza di argomentazioni giuridiche.

  • art. 164 c.p.c.

    La nullità dell’atto introduttivo richiede la mancanza dell’esposizione dei fatti, non la mancata individuazione della disciplina giuridica invocata.

  • art. 360 c.p.c.

    Costituisce il fondamento formale delle censure di violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi del rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione incidentale, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia, prevedendo l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In un rapporto contrattuale, il creditore che allega l’inadempimento e prova il contenuto dell’obbligazione non deve dimostrare anche il nesso causale fra una specifica modalità tecnica di violazione e il danno: spetta al debitore provare l’esatto adempimento o la causa non imputabile.
  • Le presunzioni semplici non possono essere costruite su mere ipotesi astratte: il fatto noto da cui inferire il fatto ignoto deve essere concreto, certo e logicamente idoneo a sorreggere l’inferenza.
  • La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice; la domanda non diventa nulla solo perché l’attore non ha esplicitato correttamente la veste giuridica della responsabilità, purché abbia allegato i fatti storici costitutivi della pretesa.
  • L’appello è specifico quando consente di individuare i capi censurati e le ragioni della critica alla decisione impugnata, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.
  • Non vi è mutamento del fatto costitutivo della domanda quando il giudice attribuisce alla condotta allegata un significato coerente con il nucleo sostanziale della pretesa dedotta in giudizio, specie in tema di carenza di requisiti di sicurezza o conformità di un bene o servizio.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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