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Sentenza

Sentenza del 02/03/2018 n. 4942 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale della prestazione erogata in forma di capitale da un fondo di previdenza integrativa aziendale, in luogo della pensione complementare. Il contribuente sosteneva che la parte della somma corrispondente al rendimento dovesse essere assoggettata alla ritenuta del 12,50%, mentre l'Agenzia delle entrate contestava la corretta individuazione del rendimento e l'idoneità della certificazione prodotta. Secondo l'Agenzia, non era sufficiente calcolare il rendimento come semplice differenza tra capitale liquidato e contributi versati: occorreva dimostrare che esso derivasse dall'effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR della Puglia e rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che, per gli iscritti al fondo anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono soggetti a tassazione separata relativamente alla sorte capitale, mentre la ritenuta del 12,50% si applica esclusivamente al rendimento netto derivante dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, anche non finanziario. Non sono invece sufficienti i rendimenti determinati mediante riserve matematiche o calcoli tecnico-attuariali destinati a garantire la prestazione previdenziale. Gli importi maturati dal 1 gennaio 2001 sono integralmente soggetti a tassazione separata. Il giudice del rinvio dovrà quindi accertare concretamente l'eventuale rendimento di mercato sulla base di elementi probatori specifici.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9

    Le prestazioni in forma di capitale "comunque" [sono] assoggettate a tassazione separata

    La disposizione si applica, secondo la normativa interpretativa successiva, agli iscritti alle forme pensionistiche complementari dopo l'entrata in vigore del decreto e, nel regime successivo, agli importi maturati dal 1 gennaio 2001.

  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, convertito nella L. n. 30 del 1997

    Le disposizioni devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993

    Introduce il discrimine tra vecchi iscritti e nuovi iscritti ai fondi pensione complementari.

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 12, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 168 del 2001

    Le disposizioni introdotte si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001; per le prestazioni maturate fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente

    Per i vecchi iscritti, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 conservano il precedente regime fiscale, mentre quelli maturati dal 1 gennaio 2001 sono soggetti al nuovo regime.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17, nel testo ratione temporis

    Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale e, integralmente, agli importi maturati dal 1 gennaio 2001.

  • Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    La ritenuta del 12,50% si applica, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, alla sola componente qualificabile come rendimento netto derivante dall'effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 41 e 42, oggi artt. 44 e 45

    Equiparano, ai fini fiscali, i capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e quelli derivanti da contratti di capitalizzazione, consentendo l'applicazione analogica del regime previsto dalla L. n. 482 del 1985 ai rendimenti effettivamente qualificabili come redditi di capitale.

  • Art. 394, comma 2, c.p.c.

    Impone al giudice del rinvio di attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e di riesaminare la controversia nei limiti fissati dalla decisione di annullamento.

  • Art. 384, comma 1, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio.

  • Art. 2697 c.c.

    Il contribuente che chiede il rimborso deve provare la sussistenza e l'ammontare della componente di rendimento assoggettabile all'aliquota agevolata.

  • Art. 115 c.p.c. e art. 2700 c.c.

    La documentazione prodotta deve fornire elementi concreti e verificabili; una certificazione generica del fondo, priva di indicazioni sulle modalità di investimento e sul rendimento effettivo, non è sufficiente.

Massime di principio

  • Quando una prestazione previdenziale integrativa viene liquidata in forma di capitale, occorre separare la sorte capitale dal rendimento.
  • Per i vecchi iscritti, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 possono beneficiare della ritenuta del 12,50% solo per la parte di rendimento netto derivante da effettivi investimenti del fondo sul mercato.
  • La semplice differenza tra capitale liquidato e contributi versati non dimostra, da sola, l'esistenza di un rendimento agevolabile.
  • I rendimenti risultanti da calcoli attuariali, riserve matematiche o dalla redditività complessiva dell'ente datore di lavoro non equivalgono necessariamente a rendimenti derivanti dalla gestione sul mercato.
  • Il contribuente deve produrre documentazione analitica che indichi capitale investito, modalità degli investimenti, periodo di gestione, rendimento conseguito e criteri di imputazione alla posizione individuale.
  • Una certificazione generica del fondo, che si limiti a indicare l'esistenza di rendimenti senza spiegarne origine e ammontare, può essere ritenuta insufficiente.
  • Gli importi maturati dal 1 gennaio 2001 sono soggetti integralmente al regime della tassazione separata, senza applicazione della ritenuta del 12,50% sulla componente di rendimento.
  • Il giudice del rinvio deve attenersi strettamente al principio di diritto indicato dalla Cassazione e compiere un accertamento concreto sulla natura del rendimento.

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