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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09734/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per detenzione illecita di marijuana e per calunnia. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 192, comma 2, 533, comma 1 e 546 c.p.p., travisamento della prova e vizio di motivazione, contestando la configurabilità del reato di detenzione di stupefacenti e lamentando che la decisione di merito si fosse fondata su elementi indiziari e contraddittori, in particolare sulle dichiarazioni della figlia non coerenti con l'annotazione di polizia giudiziaria. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 368 c.p. sostenendo che i fatti del capo B sarebbero al più sussumibili nell'art. 367 c.p., oltre a vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la difesa ha sostenuto che la telefonata non individuava una persona specifica, ma solo l'abitazione in cui si trovava la sostanza. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e, con il quarto, il diniego della sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive. È stata anche depositata memoria difensiva di ribadimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure di merito già esaminate e correttamente disattese dalla Corte d'appello. Sul capo relativo alla detenzione di stupefacenti ha valorizzato la motivazione di merito fondata su plurimi elementi: chiamate al 112 da un cellulare nella disponibilità dell'imputato, voce maschile del chiamante, assenza della figlia nell'abitazione al momento delle chiamate e rinvenimento di buste di plastica identiche a quelle usate per il confezionamento della droga. Sul capo relativo alla calunnia ha ritenuto corretta l'applicazione del principio per cui il reato sussiste anche quando il fatto reato sia attribuito a persona innocente non indicata nominalmente ma determinabile sulla base della dichiarazione accusatoria; ha osservato inoltre che l'imputato aveva segnalato la presenza di stupefacenti nell'abitazione ad uso esclusivo dell'ex moglie. È stata ritenuta corretta anche l'esclusione della particolare tenuità del fatto, per la gravità della condotta, il quantitativo di droga, l'assenza di ritrattazione e l'impegno delle forze dell'ordine, nonché il diniego delle attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive, motivato con i numerosi precedenti penali, la mancata collaborazione e l'abitualità delle condotte. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice per la detenzione illecita di sostanza stupefacente di lieve entità, richiamata come base del capo A.

  • art. 368 c.p.

    Norma sulla calunnia; la Corte ne conferma l'applicazione al caso di attribuzione di un fatto di reato a persona innocente determinabile.

  • art. 367 c.p.

    Richiamato dalla difesa come diversa qualificazione giuridica prospettata per i fatti del capo B.

  • art. 131-bis c.p.

    Esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, per la gravità della condotta e gli ulteriori elementi valorizzati dai giudici di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato.

  • artt. 192, comma 2, 533, comma 1 e 546 c.p.p.

    Invocati per contestare valutazione della prova, regola di giudizio e motivazione; la Corte li ritiene non utilmente spendibili in cassazione perché le censure erano ripropositive di questioni di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano nella mera riproposizione di doglianze di merito già vagliate e disattese con motivazione logicamente e giuridicamente congrua.
  • La detenzione illecita di sostanze stupefacenti può essere desunta da un compendio indiziario convergente, purché il giudice di merito dia conto in modo coerente degli elementi valorizzati e della loro complessiva attendibilità.
  • Il delitto di calunnia è configurabile anche quando l'incolpazione falsa non individui la persona offesa con nome e cognome, purché il soggetto accusato sia comunque determinabile sulla base degli elementi contenuti nella denuncia o segnalazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base della gravità concreta della condotta, dell'allarme sociale del reato, della quantità della sostanza e della mancanza di elementi post factum favorevoli, come la ritrattazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive è legittimo se sorretto da motivazione che valorizzi precedenti penali, mancanza di collaborazione e abitualità del comportamento, senza necessità di ulteriore analitica confutazione di elementi favorevoli non decisivi.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaSpaccioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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