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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42312/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna pronunciata in abbreviato per i reati di evasione (art. 385 c.p.), detenzione e alterazione di arma (art. 110/1975 e connessi), ricettazione (art. 648 c.p.) e altri capi. Tre motivi: 1) contestazione della configurabilità del reato di evasione, sostenendo che l'allontanamento era finalizzato a consegnarsi alle Forze dell'ordine e dunque non integrava il requisito soggettivo/oggettivo dell'evasione; 2) mancato riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art. 385, comma 4 c.p., per aver chiamato i Carabinieri e per essersi trattenuto in area pertinenziale; 3) eccessività della pena e mancata corretta determinazione della pena base per la ricettazione, considerando l'arma verosimilmente inutilizzabile e la collaborazione dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato: l'evidenza dimostra che l'evasione si è realizzata quando l'imputato si è allontanato per gettare il fucile nel canale (circostanza confermata dal sequestro), mentre l'atto di attendere fuori dall'abitazione i militari, dopo averli chiamati, è stato escluso come autonomo fatto penalmente rilevante. Il secondo motivo è respinto: la speciale attenuante dell'art. 385 comma 4 c.p. non opera quando l'autore si limita a rincasare o a rientrare spontaneamente; è necessario invece che si presenti a un istituto penitenziario o si consegni a un'autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere. Nel caso concreto l'allontanamento per gettare l'arma era temporalmente distinto dalla successiva chiamata ai Carabinieri. Il terzo motivo è inammissibile: la determinazione della pena rientra nel libero apprezzamento del giudice di merito, qui motivato richiamando indici dell'art. 133 c.p., e la consulenza balistica ha accertato l'efficienza dell'arma al momento del rinvenimento; inoltre il reato si era consumato prima del getto nel canale. Pertanto la condanna di primo grado (2 anni e 8 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa) confermata in appello è stata mantenuta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Articolo relativo al delitto di evasione; la Corte ha interpretato che l'evasione si è concretizzata nell'allontanamento per gettare l'arma, mentre l'attendere fuori dall'abitazione i militari, dopo averli chiamati, non integri di per sé evasione.

  • Codice penale

    art. 385 comma 4 cod. pen.

    La speciale attenuante richiede che il soggetto si presenti a un istituto penitenziario o si consegni a un'autorità obbligata a tradurlo in carcere; il mero rientro o la successiva chiamata alle Forze dell'ordine non sono sufficienti.

  • Codice penale

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte conferma l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e specifica quando è necessaria motivazione aggiuntiva (es. pene pari o superiori alla media edittale).

  • Codice di procedura penale

    art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso conteneva censure ritenute, in parte, aspecifiche o rivalutative e quindi inammissibili.

  • Disposizioni sulla procedura penale

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola di sintesi nell'esposizione del ricorso; la Corte si è limitata al riepilogo dei motivi nei limiti previsti per la motivazione.

  • Codice penale

    Norma sulla ricettazione; la Corte ha confermato la valutazione della gravità in relazione al bene ricettato (arma da sparo alterata) e la congruità della pena applicata.

  • Legge 110/1975

    Norme relative alle armi; la contestazione includeva la detenzione/alterazione dell'arma e l'applicabilità delle relative fattispecie penali.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. VI, n. 44595 del 06/10/2015 (Ranieri)

    Precedente citato dalla difesa per sostenere che l'allontanamento per presentarsi fuori dall'abitazione in attesa delle forze dell'ordine non integra evasione. La Corte ha ritenuto il precedente non pertinente alla condotta specifica di gettare l'arma prima di richiedere l'intervento.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020; Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014

    Precedenti che chiariscono i limiti dell'attenuante di cui all'art. 385 comma 4 c.p., richiedendo la consegna a un'autorità competente o la presentazione a un istituto penitenziario.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013; Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009

    Precedenti sul regime motivazionale richiesto per la determinazione della pena: quando il giudice sceglie una pena in fascia medio-bassa non è necessaria motivazione dettagliata; per pene pari o superiori alla media edittale è richiesto indicare i criteri di cui all'art. 133 c.p.

Massime di principio

  • L'allontanamento dal domicilio sotto misura di detenzione integra evasione se, nella definizione fattuale, viene fuori l'elemento materiale dell'allontanamento compiuto prima di eventuali atti di resa alle autorità; la mera volontà di consegnarsi deve essere provata e non è automaticamente desunta dalla successiva chiamata delle forze dell'ordine.
  • La speciale attenuante dell'art. 385 comma 4 c.p. richiede la consegna a un istituto penitenziario o la presentazione a un'autorità che abbia l'obbligo di tradurre in carcere; il semplice rientro in casa o il richiedere l'intervento delle forze di polizia non bastano.
  • Nel giudizio di merito la commisurazione della pena è affidata a un ampio potere discrezionale del giudice, che richiede motivazione più analitica solo quando la pena si collochi nella media o sopra la media edittale; per scelte in fascia medio-bassa è sufficiente richiamare i criteri generali di adeguatezza.
  • Se un fatto è composto da più condotte temporalmente distinte (es. l'allontanamento per compiere un gesto pericoloso e la successiva chiamata delle forze dell'ordine), ciascuna va valutata nel suo momento consumativo; atti successivi non possono sempre correggere o giustificare condotte già consumate.
  • La valutazione della pericolosità del bene (es. un'arma) deve essere fatta con riferimento al momento consumativo del reato; l'eventuale successiva distruzione o getto non neutralizza necessariamente la rilevanza penale del fatto consumato.

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