Cassazione Penale, Sentenza n. 42176/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la convalida del provvedimento questorile (divieto di accesso agli impianti sportivi e obbligo di presentazione presso la polizia per 5 anni) denunciando: 1) violazione del diritto di difesa per mancato rispetto del termine di 48 ore tra notifica e convalida; 2) carenza di motivazione circa le ragioni di necessità e urgenza che giustificherebbero l'obbligo di presentazione; 3) difetto di motivazione sulla pericolosità del soggetto (mancanza di valutazione e inammissibile motivazione per relationem); 4) eccessiva estensione dell'obbligo anche alle partite amichevoli, senza adeguata considerazione della loro pubblicità e rilevanza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ricordato il principio delle 48 ore per la convalida del provvedimento questorile ma ha ritenuto che, pur essendo la convalida stata emessa prima dello scadere effettivo del termine, il ricorrente non abbia dimostrato di aver subito un concreto pregiudizio né di aver esercitato il diritto di difesa (non ha prodotto memorie né dedotto il concreto interesse alla dedotta nullità), per cui la nullità invocata non è deducibile ai sensi dell'art.182 c.p.p. Quanto alla carenza motivazionale sull'urgenza, la Corte ha chiarito che tale mancanza rende invalido il provvedimento amministrativo solo se l'ordine è stato concretamente eseguito prima dell'intervento del magistrato: qui il ricorrente non ha provato che ciò sia avvenuto. Relativamente alla pericolosità, la presenza di un precedente DASPO (14/12/2013) ha fatto applicare l'art.6, comma 5, della legge 401/1989, che impone l'adozione delle prescrizioni senza necessità di una nuova valutazione della pericolosità. Sull'estensione alle partite amichevoli, la Corte ha confermato che l'obbligo può ricomprenderle se si tratta di incontri noti e pubblicizzati attraverso i normali canali. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Stabilisce la disciplina del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione; il comma 3 prevede l'irrevocabilita' della convalida salvo i casi in cui il provvedimento sia stato eseguito prima dell'intervento del magistrato; il comma 5 impone l'adozione delle prescrizioni nei confronti di chi abbia già subito un DASPO, senza necessità di nuova valutazione della pericolosità
art. 182; art. 178, lett. c)
Art.182: condizioni e modalità di deduzione della nullità processuali; la Corte ha ritenuto che la nullità non fosse deducibile per mancata osservanza del termine di 48 ore quando il destinatario non dimostra il concreto pregiudizio. Art.178 lett. c): disciplina le ipotesi di nullità rilevabili.
Massime di principio
- Il termine di 48 ore tra notifica del provvedimento questorile e convalida da parte del Gip è regola inderogabile in linea di principio: la sua violazione può determinare nullità tuttavia il ricorrente deve dimostrare il concreto pregiudizio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa per ottenere la tutela.
- La mancanza di motivazione circa la necessita' e l'urgenza del provvedimento rende invalido l'atto amministrativo solo se l'ordine è stato eseguito prima dell'intervento del magistrato; spetta al destinatario provare l'effettiva esecuzione prima della convalida.
- Se esiste un precedente DASPO non riabilitato, l'autorità può riapplicare le prescrizioni ai sensi dell'art.6, comma 5, L.401/1989 senza una nuova, articolata valutazione della pericolosità.
- L'obbligo di presentazione può riguardare anche le gare amichevoli se queste sono pubblicizzate e previamente conoscibili tramite i normali canali (calendari, programmi): per le partite non pubblicizzate la misura non dovrebbe applicarsi.
- Per difendersi efficacemente contro vizi procedurali è fondamentale esercitare tempestivamente il contraddittorio (produrre memorie o deduzioni) e documentare eventuale pregiudizio subito; l'inerzia può far perdere la possibilità di ottenere annullamento per vizi di forma.
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