Cassazione Penale, Sentenza n. 42177/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di L'Aquila per tre motivi principali: 1) mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte esclude ogni nesso causale tra l'arresto (ingiusta detenzione) e il blocco/ perdita di incarichi professionali, non avendo valutato né preso posizione rispetto alla sospensione dall'Ordine degli Ingegneri di Roma, al fermo amministrativo di pagamenti e alla revoca del nulla osta sicurezza, indicati come possibili cause della perdita di incarichi; 2) ulteriore vizio di omessa motivazione per le stesse ragioni; 3) violazione di legge per avere la Corte territoriale, in contrasto con la precedente sentenza di annullamento con rinvio, ritenuto non valorizzabili in sede di giudizio di merito gli elementi di cui all'art. 643 cod. proc. pen. (le conseguenze personali e familiari della misura).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila. La Corte di Cassazione ha rilevato che la valutazione svolta dalla Corte territoriale non ha rispettato le indicazioni della precedente sentenza di annullamento con rinvio: l'analisi dei pregiudizi lavorativi è risultata settoriale e non ha esaminato l'incidenza sulla perdita di incarichi degli ulteriori provvedimenti indicati (sospensione dall'Ordine, fermo delle somme, revoca del nulla osta security), né ha valutato adeguatamente le eventuali ulteriori forme di pregiudizio documentate. Pertanto la decisione è stata annullata e il giudice di merito è stato incaricato di riesaminare, secondo i criteri già indicati (valutazione specifica dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, possibile scostamento dal criterio aritmetico giornaliero, onere di esame di tutte le allegazioni e uso dei poteri istruttori del giudice), la quantificazione o l'eventuale integrazione dell'indennizzo.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina dell'equa riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che l'indennizzo non è ristorativo in via integrale ma 'equo', per cui il giudice può valutare sia l'ammontare aritmetico sia specifici pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali per giustificare scostamenti.
art. 643 cod. proc. pen.
Riferimento alle conseguenze personali e familiari della misura restrittiva; la questione è se tali elementi possano essere valorizzati nel giudizio di riparazione, e la Cassazione conferma che vanno esaminate le allegazioni e la prova di tali conseguenze.
art. 324 e art. 325 cod. proc. pen.
Norme citate a proposito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione; attengono alle ipotesi e modalità di annullamento con rinvio.
art. 21, legge n. 646/1982
Norma processuale penale citata nel quadro fattuale (prescrizione/contravvenzione) relativa ai reati collegati al procedimento; richiamata per ricostruire l'iter processuale dell'imputato.
art. 353, 476, 323, 81 cod. pen. (riferimento ai reati contestati)
Riferimento ai reati per cui il ricorrente era stato indagato/giudicato e in relazione ai quali è intervenuta la misura cautelare: elementi utili per valutare la dinamica dei provvedimenti successivi (fermo somme, sospensioni, revoca nulla osta) ma non norme direttamente dirimenti sull'indennizzo.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve esaminare tutte le allegazioni di pregiudizio (patrimoniali e non patrimoniali) e motivare specificamente la correlazione causale tra la misura restrittiva e i danni invocati; non è sufficiente un'esclusione generica del nesso causale.
- Il criterio aritmetico di quantificazione dell'indennizzo (valore giornaliero massimo) serve a uniformare i casi, ma il giudice può discostarsene, in aumento o diminuzione, se esistono specifiche ripercussioni dimostrate che giustificano lo scostamento.
- La parte ha l'onere di allegare l'esistenza e la natura del danno e i fattori causali; tuttavia il giudice ha poteri istruttori temperati: deve valutare se usare strumenti probatori (anche fatti notori o presunzioni) per accertare la sussistenza e la causazione dei pregiudizi dedotti.
- Provvedimenti successivi alla liberazione (es. sospensioni professionali, fermi amministrativi, revoca di nulla osta) non sono automaticamente riconducibili alla misura cautelare: il loro collegamento causale va adeguatamente accertato e motivato; in mancanza di tale motivazione il giudice deve approfondire o disporre attività istruttorie.
- Se la corte di merito omette di seguire le indicazioni di una sentenza di annullamento con rinvio (ad es. di riesaminare profili specifici), la Cassazione annulla e rinvia nuovamente richiedendo una motivazione conforme ai principi indicati.
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