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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42174/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il reato continuato di falsa attestazione della presenza in servizio (art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001). Mele deduce: (i) vizio per mancata acquisizione in motivazione di due buste paga prodotte in udienza e mancata rinnovazione dell'istruttoria; (ii) illegittima applicazione dell'art. 55-quinquies perché mancherebbe il dolo specifico e l'alterazione del sistema di rilevazione; (iii) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per tenuità del fatto e pieno risarcimento; (iv) riconoscimento delle attenuanti per riparazione del danno (offerta di €350) e della speciale tenuità. Cozza deduce: (i) non era tenuto a marcare le uscite col badge (regole aziendali entrate successivamente); (ii) omessa applicazione dell'art. 131-bis per la modesta entità delle ore contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Cozza il ricorso è inammissibile per difetto di specificità: riproduceva i motivi d'appello senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale. Per Mele i motivi risultano generici e in parte manifestamente infondati: la mancata rinnovazione istruttoria non era necessaria poiché le prove già acquisite risultavano sufficienti; la Corte territoriale ha motivato che il sistema di rilevazione era applicabile anche ai dirigenti e che la mancata registrazione costituiva artificio idoneo a rappresentare una situazione inesistente; l'art. 131-bis non è applicabile per l'abitualità della condotta, intensità del dolo e danno d'immagine; le attenuanti e la somma offerta sono state giudicate inidonee a risarcire il danno complessivo. Condanna delle parti al pagamento delle spese processuali e, avendo ravvisato profili di colpa nella proposizione del ricorso, condanna al versamento alla Cassa delle ammende di €3.000; disposizione di comunicazione del dispositivo all'ASL di appartenenza.

Norme richiamate

  • art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001

    La Corte territoriale e la Cassazione ritengono che la fattispecie sia integrata anche in assenza di manipolazione materiale del sistema di rilevazione: la mancata registrazione dell'uscita tramite badge può costituire artificio idoneo a rappresentare una presenza fittizia in servizio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata riconosciuta perché mancavano i presupposti: la condotta era abituale, con intensità del dolo e con apprezzabile danno d'immagine all'amministrazione; la mera episodicità e il risarcimento parziale non erano ritenuti sufficienti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per affermare il principio di specificità del motivo di impugnazione: il ricorso per cassazione deve confrontarsi con le specifiche ragioni addotte dalla decisione impugnata, altrimenti è inammissibile.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Era invocato dalla difesa come norma di riferimento per il vizio denunciato; la Corte non ha dato rilievo a una falsa applicazione della norma perché ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

    La richiesta di qualificare il fatto come rientrante nelle ipotesi di lieve entità è stata respinta: il giudice ha ritenuto la fattispecie tesa a tutelare l'efficienza della P.A. e ha valorizzato il danno d'immagine e la reiterazione della condotta.

  • art. 55-quater d.lgs. 165/2001

    Richiamata in relazione al risarcimento del danno patrimoniale e d'immagine: la Corte ha detto che la declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune parti della norma (Corte cost. n.61/2000 richiamata) non incide sulle valutazioni di merito, fondate su circostanze concrete e danno d'immagine derivante dalla reiterazione delle condotte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare le parti al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Utilizzato per disporre la comunicazione del dispositivo all'amministrazione di appartenenza (ASL).

  • Sentenza Corte costituzionale n. 61/2000 e n. 186/2000

    La Cassazione richiama queste pronunce per chiarire che la declaratoria di illegittimità costituzionale di parti di norme non rende automaticamente applicabile la linea difensiva: la valutazione dei giudici di merito può fondarsi su elementi peculiari del caso (danno d'immagine, reiterazione) indipendenti dalle disposizioni censurate.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi esplicitamente con le ragioni giustificative della decisione impugnata; la semplice riproduzione dei motivi d'appello comporta inammissibilità.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: va disposta solo se i dati probatori sono incerti e l'acquisizione richiesta è decisiva o idonea a modificare le risultanze; il giudice d'appello può implicitamente motivare il rigetto se risulta chiara la consistenza delle prove già acquisite.
  • Ai fini del reato di falsa attestazione della presenza in servizio (art. 55-quinquies), non è sempre necessaria la manipolazione materiale del sistema di rilevazione: la non registrazione della presenza/uscita, se il sistema è l'unico mezzo di rilevazione, può configurare un artificio idoneo a far sussumere la condotta nella fattispecie.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità) richiede che la condotta sia episodica, di scarsa offensività, priva di reiterazione e con danno minimo; la semplice esiguità temporale non basta se è dimostrata abitualità o danno d'immagine rilevante.
  • L'offerta di risarcimento, per essere valutata come causa attenuante o per ottenere il riconoscimento della riparazione del danno, deve essere adeguata rispetto al danno complessivo e tempestiva; somme simboliche o tardive possono risultare inidonee.
  • Nel sindacato di legittimità la Corte valuta la logicità macroscopica della motivazione (vizi 'ictu oculi'); piccole incongruenze o alternative ricostruzioni dei fatti spettano al giudice di merito e non giustificano la cassazione.

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