Cassazione Penale, Sentenza n. 42174/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il reato continuato di falsa attestazione della presenza in servizio (art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001). Mele deduce: (i) vizio per mancata acquisizione in motivazione di due buste paga prodotte in udienza e mancata rinnovazione dell'istruttoria; (ii) illegittima applicazione dell'art. 55-quinquies perché mancherebbe il dolo specifico e l'alterazione del sistema di rilevazione; (iii) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per tenuità del fatto e pieno risarcimento; (iv) riconoscimento delle attenuanti per riparazione del danno (offerta di €350) e della speciale tenuità. Cozza deduce: (i) non era tenuto a marcare le uscite col badge (regole aziendali entrate successivamente); (ii) omessa applicazione dell'art. 131-bis per la modesta entità delle ore contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Cozza il ricorso è inammissibile per difetto di specificità: riproduceva i motivi d'appello senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale. Per Mele i motivi risultano generici e in parte manifestamente infondati: la mancata rinnovazione istruttoria non era necessaria poiché le prove già acquisite risultavano sufficienti; la Corte territoriale ha motivato che il sistema di rilevazione era applicabile anche ai dirigenti e che la mancata registrazione costituiva artificio idoneo a rappresentare una situazione inesistente; l'art. 131-bis non è applicabile per l'abitualità della condotta, intensità del dolo e danno d'immagine; le attenuanti e la somma offerta sono state giudicate inidonee a risarcire il danno complessivo. Condanna delle parti al pagamento delle spese processuali e, avendo ravvisato profili di colpa nella proposizione del ricorso, condanna al versamento alla Cassa delle ammende di €3.000; disposizione di comunicazione del dispositivo all'ASL di appartenenza.
Norme richiamate
art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001
La Corte territoriale e la Cassazione ritengono che la fattispecie sia integrata anche in assenza di manipolazione materiale del sistema di rilevazione: la mancata registrazione dell'uscita tramite badge può costituire artificio idoneo a rappresentare una presenza fittizia in servizio.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata riconosciuta perché mancavano i presupposti: la condotta era abituale, con intensità del dolo e con apprezzabile danno d'immagine all'amministrazione; la mera episodicità e il risarcimento parziale non erano ritenuti sufficienti.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per affermare il principio di specificità del motivo di impugnazione: il ricorso per cassazione deve confrontarsi con le specifiche ragioni addotte dalla decisione impugnata, altrimenti è inammissibile.
art. 603 cod. proc. pen.
Era invocato dalla difesa come norma di riferimento per il vizio denunciato; la Corte non ha dato rilievo a una falsa applicazione della norma perché ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla ricostruzione dei fatti.
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
La richiesta di qualificare il fatto come rientrante nelle ipotesi di lieve entità è stata respinta: il giudice ha ritenuto la fattispecie tesa a tutelare l'efficienza della P.A. e ha valorizzato il danno d'immagine e la reiterazione della condotta.
art. 55-quater d.lgs. 165/2001
Richiamata in relazione al risarcimento del danno patrimoniale e d'immagine: la Corte ha detto che la declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune parti della norma (Corte cost. n.61/2000 richiamata) non incide sulle valutazioni di merito, fondate su circostanze concrete e danno d'immagine derivante dalla reiterazione delle condotte.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare le parti al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzato per disporre la comunicazione del dispositivo all'amministrazione di appartenenza (ASL).
Sentenza Corte costituzionale n. 61/2000 e n. 186/2000
La Cassazione richiama queste pronunce per chiarire che la declaratoria di illegittimità costituzionale di parti di norme non rende automaticamente applicabile la linea difensiva: la valutazione dei giudici di merito può fondarsi su elementi peculiari del caso (danno d'immagine, reiterazione) indipendenti dalle disposizioni censurate.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi esplicitamente con le ragioni giustificative della decisione impugnata; la semplice riproduzione dei motivi d'appello comporta inammissibilità.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: va disposta solo se i dati probatori sono incerti e l'acquisizione richiesta è decisiva o idonea a modificare le risultanze; il giudice d'appello può implicitamente motivare il rigetto se risulta chiara la consistenza delle prove già acquisite.
- Ai fini del reato di falsa attestazione della presenza in servizio (art. 55-quinquies), non è sempre necessaria la manipolazione materiale del sistema di rilevazione: la non registrazione della presenza/uscita, se il sistema è l'unico mezzo di rilevazione, può configurare un artificio idoneo a far sussumere la condotta nella fattispecie.
- L'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità) richiede che la condotta sia episodica, di scarsa offensività, priva di reiterazione e con danno minimo; la semplice esiguità temporale non basta se è dimostrata abitualità o danno d'immagine rilevante.
- L'offerta di risarcimento, per essere valutata come causa attenuante o per ottenere il riconoscimento della riparazione del danno, deve essere adeguata rispetto al danno complessivo e tempestiva; somme simboliche o tardive possono risultare inidonee.
- Nel sindacato di legittimità la Corte valuta la logicità macroscopica della motivazione (vizi 'ictu oculi'); piccole incongruenze o alternative ricostruzioni dei fatti spettano al giudice di merito e non giustificano la cassazione.
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