Cassazione Penale, Sentenza n. 42171/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Losacco era stato condannato dal Tribunale di Brindisi per violazioni del D.Lgs. 81/2008 (omessa verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice e violazione dell'allegato XVII) per aver affidato lavori edili a una ditta i cui lavoratori non risultavano regolarmente assunti. In cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), sostenendo di aver immediatamente allontanato l'appaltatore, di aver chiesto l'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis c.p. con richiesta di rateizzazione, e di aver manifestato comportamento collaborativo e non abitualità della condotta; ha inoltre rilevato presunta contraddizione tra il diniego della tenuità e il riconoscimento della sospensione condizionale della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso verteva sul merito (giudizio di tenuità) e quindi non rientrasse nelle censure ammesse in sede di legittimità; ha confermato che la valutazione della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è una valutazione complessa e congiunta (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) insindacabile in sede di cassazione se adeguatamente motivata. Il giudice di merito aveva escluso la tenuità perché i lavoratori erano esposti a rischi gravissimi; la Corte ha inoltre chiarito che non è contraddittorio negare la tenuità e al tempo stesso concedere la sospensione condizionale della pena, perché i due istituti hanno presupposti e finalità diversi (oggettivi per la tenuità, soggettivi/prognostici per la sospensione)
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
Richiede valutazione complessa e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno/pericolo; la valutazione del giudice di merito è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena e per la sospensione condizionale)
I parametri usati per la sospensione condizionale (giudizio prognostico sulla futura astensione del reo) sono di natura prevalentemente soggettiva e diversi dai parametri oggettivi del riconoscimento della tenuità
art. 162-bis cod. pen. (oblazione)
Richiamata dal ricorrente come comportamento collaborativo e manifestazione di responsabilità, ma la Corte ha ritenuto che l'offerta di pagamento/oblazione non elide automaticamente la gravità del fatto ai fini della tenuità
D.Lgs. 81/2008 (art. 90 e allegato XVII) - normativa sulla sicurezza nei cantieri
L'imputazione originaria riguarda l'omessa verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice e la violazione delle prescrizioni di sicurezza esposte nell'allegato XVII; la Corte conferma la gravità dell'esposizione al rischio per i lavoratori come fattore determinante
Giurisprudenza: Sez. U, n. 13681/2016 (Rv. 266590)
Richiamata come principio guida: la valutazione della particolare tenuità richiede una valutazione complessiva conforme ai criteri indicati dalle Sezioni Unite
Massime di principio
- La valutazione della 'particolare tenuità del fatto' ex art. 131-bis c.p. è discrezionale e richiede un esame complessivo delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; in Cassazione non è riesaminabile sul piano del merito se adeguatamente motivata dal giudice di merito
- La mera ammissione di responsabilità o la proposta di oblazione/risarcimento non garantiscono automaticamente il riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità: occorre valutare comunque la gravità oggettiva del rischio e del danno
- Negare la tenuità del fatto e al tempo stesso concedere la sospensione condizionale della pena non è necessariamente contraddittorio: i due istituti perseguono finalità diverse e si fondano su criteri diversi (oggettivi per la tenuità, soggettivi/prognostici per la sospensione)
- I motivi che in realtà impugnano valutazioni di merito (riconoscimento o esclusione della tenuità, valutazioni prognostiche) sono inammissibili in Cassazione se non sollevano profili di diritto o vizi logico-giuridici nella motivazione
- In materia di sicurezza sul lavoro, l'esposizione dei lavoratori a rischi gravi costituisce elemento forte a carico del committente/appaltante e può precludere il riconoscimento di attenuanti legate alla tenuità
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