Cassazione Penale, Sentenza n. 42175/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il primo motivo deduce che la pasta d'oppio (40 g) era destinata al consumo personale e non alla vendita, mentre solo hashish (550 g) e marijuana (130 g) erano per la cessione; contesta altresi' la rilevanza probatoria dell'andirivieni di giovani e delle affermazioni del coinquilino. Il secondo motivo invoca il riconoscimento dell'attenuante per collaborazione (art. 73, comma 7), sostenendo che la ricorrente ha fornito sin dalle indagini tutti gli elementi utili che hanno portato all'iscrizione di terzi indagati e all'interruzione dell'attivita' illecita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo di contenuto valutativo e mera richiesta di diversa valutazione delle prove: la Corte di merito aveva logicamente ritenuto che anche la pasta d'oppio fosse destinata alla cessione sulla base delle dichiarazioni dell'imputata e delle emergenze probatorie, e tale valutazione non e' censurabile in sede di legittimità. Il secondo motivo e' stato ritenuto inammissibile perche' la collaborazione della ricorrente e' risultata incompleta, tardiva e priva di elementi novativi significativi utili a smantellare il circuito di spaccio; la Corte ha inoltre ricordato l'indirizzo giurisprudenziale che richiede l'effettivita' e la pienezza della collaborazione o, comunque, che essa offra tutto il patrimonio conoscitivo del dichiarante. La sentenza di merito (che aveva confermato la condanna in abbreviato a 2 anni e 10 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa) resta efficace. La cassazione ha condannato la ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Comma 1 e 4: utilizzato per configurare il reato di detenzione a fine di spaccio per le sostanze rinvenute. Comma 7: l'attenuante per collaborazione richiede dichiarazioni effettive, piene e utili; la mera indicazione di nominativi o informazioni gia' note non e' sufficiente. La Corte ha applicato un criterio di verificazione dell'effettivita' e della pienezza della collaborazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
norma invocata nel ricorso per motivi di cassazione
I motivi dedotti attengono a errori di applicazione di norme processuali e valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che le censure fossero invece di mero contenuto valutativo non ricomprese nelle aree di censura consentite dall'art. 606, comma 1.
artt. 192 e 530 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla valutazione della prova e all'annullamento per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di merito fosse logica e aderente ai dati probatori.
art. 616 cod. proc. pen.
applicata in sede di statuizione sulle spese
In caso di inammissibilita' del ricorso, la norma permette di dichiarare la condanna al pagamento delle spese e di valutare l'assenza di colpa nella determinazione della inammissibilita'; la Corte ha ritenuto non sussistere assenza di colpa e ha inflitto la sanzione pecuniaria alla ricorrente.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero
Norma che disciplina modalita' di deposito della requisitoria in Cassazione in periodo emergenziale; qui menzionata per completezza formale della fase dibattimentale e della conclusione del PM.
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto svolte dalla Corte di merito sulla destinazione di una sostanza a fini di spaccio (quantita', modo di conservazione, dichiarazioni dellimputato, testimonianze di coinquilini, elementi di contesto come movimenti di persone) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se motivate logicamente; la mera richiesta di una diversa valutazione non costituisce motivo di cassazione.
- Per far riconoscere l'attenuante della collaborazione ex art. 73, comma 7, e' necessario che la collaborazione sia effettiva, piena e utile: non basta l'indicazione di nomi gia' noti o informazioni che non incidono concretamente sul prosieguo dell'indagine. Il giudice deve verificare utilita', novita' e completezza delle dichiarazioni.
- La produzione di informazioni utili ma parziali o tardive puo' essere comunque valorizzata in sede di determinazione della pena (es. riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione o contenimento dell'aumento per continuazione), ma non necessariamente giustifica il riconoscimento dell'attenuante specifica per collaborazione.
- In casi di ricorso per cassazione, e' fondamentale distinguere i profili di diritto (censurabili) dai meri apprezzamenti di fatto (inammissibili se sostenuti solo come diversa lettura delle prove).
- La sussistenza di quantitativi significativi di stupefacenti e dichiarazioni generiche di destinazione alla vendita costituiscono indici pregnanti per la destinazione a fini di spaccio, salvo prova probante contraria offerta dallimputato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42170/2024 del 18/11/2024
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42171/2024 del 18/11/2024
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42174/2024 del 18/11/2024
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42176/2024 del 18/11/2024
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42177/2024 del 18/11/2024
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42199/2024 del 18/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →