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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16430/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società finanziaria)

La controversia

Una utilizzatrice di un'autovettura concessa in leasing e assicurata contro il furto agiva per ottenere l'indennizzo, sostenendo che il veicolo fosse stato sottratto, successivamente ritrovato all'estero e mai restituito nella sua disponibilità. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la decisione era stata confermata sulla base dell'inquadramento del rapporto nell'art. 1891 c.c. e della presenza di un'appendice di vincolo a favore del finanziatore/proprietario del bene, ritenuta idonea a radicare in capo a quest'ultimo il diritto di soddisfarsi sull'indennizzo. Nel ricorso per cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: 1) contestava il difetto di legittimazione attiva e la violazione degli artt. 81, 99 e 100 c.p.c., 2907 c.c. e 24 Cost., sostenendo di essere utilizzatrice-assicurata e quindi titolare del diritto all'indennizzo; 2) deduceva che il giudice d'appello non aveva esaminato il merito della domanda, il suo interesse ad agire sussistendo sia alla proposizione della causa sia alla decisione, anche per effetto dell'art. 10 del contratto di leasing e dell'incarico a trattare con l'assicurazione; 3) lamentava la mancata interpretazione coordinata del contratto di leasing e della polizza, assumendo che il vincolo in favore del finanziatore dovesse cessare una volta estinto il credito rateale; 4) in via subordinata invocava l'art. 2900 c.c., sostenendo che, ove non riconosciuta la sua legittimazione diretta, avrebbe dovuto comunque essere apprezzata la possibilità di agire in surroga o comunque l'interesse ad agire in presenza dell'inerzia del concedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via generale, che i motivi prospettavano violazioni di legge senza una specifica e intelligibile critica delle rationes decidendi della sentenza impugnata, risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione del merito. Ha poi aggiunto, per ciascun motivo, ulteriori profili di inammissibilità: il primo non confrontava la decisione con la clausola di appendice di vincolo; il secondo censurava in realtà la valutazione di documenti e non contrastava le argomentazioni della corte territoriale; il terzo non indicava adeguatamente come la questione interpretativa fosse stata posta nei gradi di merito e contestava in modo generico i criteri ermeneutici; il quarto non chiariva se e come la questione dell'art. 2900 c.c. fosse stata dedotta davanti al giudice d'appello. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese in favore della società resistente che ha svolto controricorso; è stata invece esclusa la condanna nei confronti della compagnia assicurativa costituitasi senza rituale controricorso.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla legittimazione ad agire, ma il ricorso è dichiarato inammissibile perché non sviluppa una critica specifica alla decisione impugnata.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato in tema di domanda giudiziale e legittimazione processuale; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per l'interesse ad agire; la doglianza è ritenuta inammissibile perché non confronta adeguatamente la ratio decidendi.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale del diritto fatto valere, ma senza una censura idonea della sentenza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del diritto di difesa e di azione, senza incidere sull'esito per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 1891 c.c.

    La sentenza di merito, confermata sul punto, ha inquadrato il rapporto assicurativo nella assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, valorizzando l'appendice di vincolo a favore del finanziatore.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato tra i criteri ermeneutici che la ricorrente assume violati, ma la censura è reputata generica.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato tra i criteri ermeneutici; la Corte rileva l'assenza di un'adeguata critica della loro applicazione.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra i criteri ermeneutici invocati dalla ricorrente.

  • art. 1370 c.c.

    Richiamato tra i criteri ermeneutici invocati dalla ricorrente.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato tra i criteri ermeneutici invocati dalla ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l'onere della prova, ma senza una critica specifica alla valutazione compiuta nei gradi di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la doglianza è dichiarata inammissibile perché tende a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte esclude che il motivo individui un vero error in procedendo.

  • art. 2900 c.c.

    Richiamato solo nel quarto motivo; la Corte non esamina il merito della questione perché non emerge che la relativa azione sia stata compiutamente dedotta nei gradi di merito.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Eccepito dalla resistente in appello come causa di inammissibilità dell'appello; il testo riferisce l'eccezione, senza che essa risulti decisiva nella pronuncia di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione di legge è inammissibile se si limita all'indicazione delle norme asseritamente violate, senza una critica specifica e intelligibile della concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio processuale.
  • Chi contesta l'interpretazione di un contratto deve indicare in modo puntuale le clausole rilevanti, il modo in cui la questione è stata devoluta ai giudici di merito e l'errore ermeneutico imputato alla sentenza; una censura generica è inammissibile.
  • Le doglianze sull'interesse ad agire o sulla legittimazione devono confrontarsi con gli specifici passaggi della decisione impugnata e con la dedotta base fattuale e processuale su cui si fondano; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La mera deduzione di un'azione sostitutiva o surrogatoria richiede che nel giudizio di merito siano stati allegati e provati gli elementi costitutivi del relativo istituto; altrimenti la questione non può essere utilmente scrutinata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLeasingAssicurazioniImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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