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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28532/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Due proprietari di vasti appezzamenti di terreno, dopo aver agito in primo grado contro la società produttrice di un antiparassitario ritenuto inefficace per contrastare una infestazione di cocciniglia e dopo il rigetto della domanda risarcitoria, hanno proposto appello. La Corte d'appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo valida la notificazione della sentenza di primo grado eseguita a mezzo PEC al difensore di primo grado e da essa facendo decorrere il termine breve di trenta giorni ex art. 325 c.p.c. I ricorrenti per cassazione hanno censurato tale statuizione deducendo la nullità della sentenza e la falsa applicazione delle norme sul domicilio digitale e sulle notificazioni, sostenendo che nel caso concreto era stata eletta anche una domiciliazione fisica presso lo studio dei difensori in Lucera e che l'indicazione della PEC nell'atto introduttivo riguardava solo le comunicazioni di cancelleria, non anche le notifiche. In via subordinata, hanno denunciato analoghe violazioni di legge sotto il profilo della falsa applicazione delle stesse disposizioni, contestando l'assunto per cui la notifica telematica sarebbe sempre valida nonostante l'elezione di domicilio fisico. La società controricorrente ha resistito; un ulteriore controricorso e ricorso incidentale sono stati proposti dalla società chiamata CBC Europe s.r.l., poi assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente considerato idonea, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza effettuata telematicamente all'indirizzo PEC del difensore, senza verificare che l'indicazione del domicilio digitale fosse stata circoscritta alle sole comunicazioni di cancelleria. È stato ribadito che, quando la PEC è indicata solo per le comunicazioni e non come domicilio digitale pieno, la notifica della sentenza presso il domicilio fisico eletto resta necessaria per far decorrere il termine breve. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, perché riesamini l'appello applicando il principio affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale della società CBC Europe s.r.l. è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    termine breve di impugnazione

    La decorrenza del termine breve richiede una notificazione rituale della sentenza; nel caso di PEC indicata solo per le comunicazioni, la notifica telematica non è sufficiente a farlo decorrere.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle norme sulle impugnazioni e sulla tempestività dell'appello, ma la decisione si concentra sul termine breve ex art. 325 c.p.c.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di notificazioni al procuratore costituito e domicilio eletto.

  • art. 285 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulle notifiche della sentenza di primo grado per far decorrere il termine di impugnazione.

  • art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012

    La normativa sul domicilio digitale non elimina la possibilità per la parte di eleggere un domicilio fisico; l'obbligo di notifica telematica opera solo se la PEC è indicata come domicilio digitale senza limitazioni.

  • L. n. 221 del 2012

    Norma di conversione del d.l. n. 179 del 2012 richiamata per la disciplina del domicilio digitale.

  • d.l. n. 90 del 2014

    Richiamato per le modifiche alla disciplina del domicilio digitale.

  • L. n. 114 del 2014

    Norma di conversione del d.l. n. 90 del 2014 richiamata nel percorso normativo sul domicilio digitale.

  • L. n. 53 del 1994, art. 3-bis

    Richiamato per la notificazione a mezzo PEC degli atti processuali; la notifica telematica è idonea solo se eseguita nel rispetto dei presupposti normativi e dell'effettiva elezione di domicilio digitale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto di difesa, ma non è il fulcro della ratio decidendi.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto a un processo equo, senza specifica autonoma statuizione nel dispositivo.

  • art. 4, comma 9, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato solo nel ricorso incidentale dichiarato assorbito; non incide sulla decisione sul merito del ricorso principale.

Massime di principio

  • L'indicazione di un indirizzo PEC nell'atto difensivo non equivale sempre a elezione di domicilio digitale piena: se la parte la limita espressamente alle sole comunicazioni di cancelleria, le notifiche degli atti processuali devono seguire il domicilio fisico eletto.
  • La notificazione della sentenza che deve far decorrere il termine breve di impugnazione è valida ai fini dell'art. 325 c.p.c. solo se è eseguita nel luogo e con la forma corretti rispetto al regime di domiciliazione effettivamente scelto dalla parte.
  • L'introduzione del domicilio digitale non ha soppresso la facoltà della parte di eleggere un domicilio fisico; la priorità della notifica telematica opera soltanto quando la PEC è indicata senza limitazioni alla ricezione degli atti notificatori.
  • Quando la notifica della sentenza è stata ritenuta erroneamente idonea a far decorrere il termine breve, la declaratoria di inammissibilità dell'appello va cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della tempestività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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