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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27950/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto l’ammissione al passivo, in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., di un credito complessivo per prestazioni professionali asseritamente rese in favore della società poi fallita. La domanda comprendeva: attività giudiziale in un procedimento penale riguardante un terzo soggetto, attività stragiudiziale per l’accreditamento presso ministeri iracheni, e attività di assistenza e consulenza legale connessa alla partecipazione della società a una procedura di aggiudicazione di lavori di costruzione di due stadi in Iraq. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo non provati i crediti ulteriori rispetto a quelli già ammessi o comunque riferibili all’accordo commerciale del 1° dicembre 2011. In cassazione il professionista ha dedotto: omessa pronuncia sulla domanda relativa alle prestazioni giudiziali nel procedimento penale; omessa pronuncia e/o omesso esame sulla domanda relativa a uno dei due crediti stragiudiziali per l’accreditamento in Iraq; omessa pronuncia sulla discrasia aritmetica tra importi richiesti e importi ammessi/esclusi; erronea applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sostenendo che l’opposizione allo stato passivo non sia un giudizio di impugnazione; infine, vizio motivazionale per illogicità e contraddittorietà nel ritenere non distinguibile l’attività di consulenza da quella relativa all’accordo del 1° dicembre 2011.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ravvisando una vera e propria omissione di pronuncia sulla domanda relativa alle prestazioni giudiziali nel procedimento penale, perché il decreto impugnato non le aveva prese in considerazione. Ha accolto anche il quarto motivo, ritenendo che l’opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, resti un giudizio di primo grado e non giustifichi l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per le impugnazioni rigettate o dichiarate inammissibili/improcedibili. Ha invece rigettato il secondo e il terzo motivo, escludendo l’omessa pronuncia sulla pretesa relativa all’accreditamento in Iraq e sulla differenza aritmetica degli importi, poiché il tribunale aveva comunque esaminato e respinto la domanda; ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo, per difetto di specificità il primo e perché rivolto a una rivalutazione del merito e della prova il secondo. Il decreto è stato quindi cassato limitatamente ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    richiamato come titolo del privilegio invocato per i compensi professionali

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia si configura solo se il giudice pretermmette totalmente una domanda o un capo autonomamente apprezzabile

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per censurare omissione di pronuncia e nullità della motivazione/decisione

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    evocato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione solo apparente o radicalmente carente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • artt. 98 ss. r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    l’opposizione allo stato passivo, dopo le riforme, è giudizio a cognizione piena pur avendo carattere impugnatorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l’ulteriore contributo unificato è dovuto solo in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione; la relativa attestazione giudiziale ha natura dichiarativa limitata ai presupposti processuali

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto la sanzione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 6 CEDU

    richiamato per escludere che la parte possa essere privata della tutela giurisdizionale in cassazione

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    richiamato a sostegno dell’accesso effettivo alla tutela giurisdizionale

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non statuisce affatto su un capo autonomo della domanda o dell’eccezione; non sussiste se il capo è stato esaminato e respinto, anche implicitamente o con motivazione non condivisa.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il controllo di legittimità consente di censurare la mancata considerazione di un distinto capo di domanda, ma non di ottenere una rivalutazione del merito o della prova testimoniale.
  • Chi deduce in cassazione la diversità di prestazioni professionali poste a base di distinti crediti deve specificare e riportare gli atti rilevanti in modo da consentire il controllo della loro autonomia; in difetto il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
  • L’opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, conserva la struttura di giudizio di primo grado; perciò non si applica automaticamente la sanzione dell’ulteriore contributo unificato prevista per le impugnazioni integralmente respinte o dichiarate inammissibili/improcedibili.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio processualmente dedotto: non è consentito trasformare il controllo di legittimità in un nuovo esame del materiale istruttorio o delle risultanze testimoniali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoMandato
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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