Cassazione Civile, Ordinanza n. 16451/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasceva da una delibera dell'assemblea straordinaria di un consorzio che aveva modificato lo statuto, rendendo obbligatoria la partecipazione al consorzio per tutti i proprietari di immobili ricadenti nell'area consortile e, quindi, imponendo loro la qualità di consorziati e il pagamento degli oneri consortili. I proprietari avevano agito per ottenere la declaratoria di invalidità e comunque di inefficacia/inopponibilità nei loro confronti della delibera, sostenendo di non essere consorziati e di aver assunto negli atti di acquisto obblighi solo verso i rispettivi danti causa. Il consorzio, nel ricorso per cassazione, denunciava la violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e 23 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente riconosciuto legittimazione e interesse ad agire ai non consorziati: secondo il ricorrente, la legittimazione andava valutata sulla prospettazione degli attori, che si erano dichiarati estranei al consorzio, e non poteva fondarsi sulla qualificazione loro attribuita dal consorzio; inoltre, chi nega di essere socio non potrebbe impugnare la delibera dell'ente, perché l'impugnazione presupporrebbe la qualità di consorziato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la legittimazione ad agire va verificata sulla base della domanda proposta e della prospettazione attorea, e che, nel caso concreto, gli attori avevano dedotto di essere destinatari di una delibera che li qualificava come consorziati e imponeva loro oneri economici senza alcuna adesione volontaria. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sull'interesse ad agire, perché sussisteva un pregiudizio concreto e attuale derivante dall'incertezza sulla loro posizione e dall'obbligo di pagamento degli oneri consortili. È stato quindi ribadito che anche i terzi possono impugnare le delibere di un ente quando esse ledano i loro diritti, almeno per ottenerne l'inopponibilità nei propri confronti. Il ricorso è stato rigettato e il consorzio condannato alle spese del giudizio di cassazione, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione ad agire; la Corte ribadisce che la legittimazione si valuta sulla domanda proposta e sulla prospettazione attorea.
richiamato dal ricorrente in tema di interesse ad agire; la Corte conferma che l'interesse sussiste quando vi sia un pregiudizio concreto e attuale e un'utilità giuridica conseguibile solo con l'intervento del giudice.
invocato dal ricorrente in relazione al consorzio; la Corte non ne fa applicazione innovativa, limitandosi a negare che la mancanza della qualità di consorziato precluda in assoluto l'impugnazione della delibera.
richiamato dalla Corte per affermare che la nullità può essere fatta valere anche da terzi, e che gli atti lesivi possono essere dichiarati almeno inopponibili ai terzi interessati.
richiamato quanto al procedimento in camera di consiglio e al deposito di memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La legittimazione ad agire si verifica in base alla domanda così come prospettata dall'attore: è sufficiente che il soggetto si affermi titolare del diritto azionato, mentre la verifica del merito non può essere anticipata sul piano della legittimazione.
- L'interesse ad agire sussiste quando l'azione è necessaria per ottenere un'utilità giuridicamente apprezzabile e per rimuovere uno stato oggettivo di incertezza che arrechi un pregiudizio concreto e attuale.
- Anche chi contesti di appartenere alla compagine di un ente può impugnare un atto dell'ente quando tale atto lo qualifichi come destinatario di obblighi o effetti pregiudizievoli; in tal caso l'impugnazione può mirare, quantomeno, a ottenere l'inopponibilità dell'atto nei propri confronti.
- La qualità di terzo non esclude, di per sé, la tutela contro delibere o atti di un ente che incidano direttamente sulla sfera giuridica del soggetto interessato.
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