Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22049/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva già confermato la decisione di primo grado: risoluzione del comodato, ordine di rilascio dell'immobile e rigetto della domanda di usucapione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comodante)

La controversia

La controversia nasce da un immobile sito nel Comune di Stalettì concesso in comodato senza predeterminazione di durata. Il proprietario/comodante ha agito per ottenere la dichiarazione di risoluzione del comodato e la restituzione dell'immobile. Le controparti hanno resistito e, una volta che il giudizio ha seguito il rito locatizio per effetto di un'eccezione di improcedibilità, hanno proposto domanda riconvenzionale di usucapione, sostenendo che l'immobile fosse stato loro sostanzialmente donato in ragione dei rapporti familiari e di lunga convivenza intercorsi con la madre delle parti, nonché valorizzando il possesso e i pagamenti di utenze e oneri condominiali. Il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione del comodato e ha rigettato l'usucapione; la Corte d'appello ha confermato. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione degli artt. 112, 163 e 447-bis c.p.c., per asserita mancata pronuncia su eccezioni di inammissibilità della domanda avversaria e sulle carenze probatorie; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso l'usucapione nonostante la dedotta genesi del rapporto, l'immissione nel possesso a titolo di donazione e gli elementi istruttori valorizzati dai ricorrenti. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché, in sostanza, censurava un'omessa pronuncia su un motivo di appello e quindi era inconferente come vizio di omesso esame di fatto, oltre a difettare di specificità/autosufficienza; il secondo perché mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e non denunciava un vero errore di diritto, essendo insindacabile in cassazione la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per denunciare l'omessa pronuncia su un motivo di appello; tale doglianza attiene semmai alla violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma nel ricorso per cassazione deve essere dedotta in modo specifico, con puntuale trascrizione della questione pretermessa.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di inammissibilità della domanda avversaria, ma non decisivo ai fini della decisione di legittimità.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte non ne ricava una diversa conclusione, ritenendo il motivo inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1158 c.c.

    La censura di violazione dell'usucapione è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o applica una regola di valutazione non consentita; non basta lamentare un cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non è deducibile in presenza di doppia conforme, nel regime ratione temporis applicabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza processuale in cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; la doglianza va ricondotta, se del caso, alla violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di omessa pronuncia richiede specificità e autosufficienza: la questione pretermessa deve essere trascritta o comunque indicata con precisione, insieme all'atto e al momento processuale in cui è stata dedotta.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega l'erronea attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non è consentito trasformare in vizio di legge il mero dissenso sulla valutazione delle prove.
  • La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea interpretazione della fattispecie astratta; se la censura investe la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie, il sindacato di legittimità è precluso salvo i limiti del vizio motivazionale.
  • In presenza di doppia conforme, nei limiti temporali applicabili, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione.
  • Chi soccombe nel giudizio di cassazione può essere condannato al pagamento delle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioniProvePossesso
RamiContrattiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.