Sentenza del 18/02/2015 n. 3209 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato le sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che avevano confermato, in tutto o in parte, l'accoglimento dei ricorsi contro gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2002. Nei confronti della società contestava, da un lato, la motivazione ritenuta meramente apparente perché fondata sulla semplice condivisione della decisione di primo grado e, dall'altro, una pronuncia extra petita. Nei confronti dei soci deduceva la violazione del litisconsorzio necessario, poiché i giudizi erano stati celebrati senza la partecipazione della società e di tutti i soci, nonché un vizio della motivazione per relationem.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i procedimenti, rilevando che gli accertamenti nei confronti della società e dei soci derivavano da un unico accertamento unitario. Poiché erano stati coinvolti soltanto la società e alcuni soci, rappresentativi complessivamente del 35% del capitale, il contraddittorio non era integro. La controversia riguardava infatti elementi comuni alla società e a tutti i soci, con conseguente necessità della partecipazione di tutti nello stesso processo. La Corte ha quindi dichiarato la nullità dei giudizi celebrati senza tutti i litisconsorti necessari, ha cassato sia le sentenze della CTR sia quelle della CTP e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio e decida nuovamente anche sulle spese.
Norme richiamate
Art. 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Unità dell'accertamento e imputazione del reddito delle società di persone ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili
Il reddito accertato in capo a una società di persone viene imputato automaticamente ai soci secondo le rispettive quote, indipendentemente dall'effettiva percezione. Per questo l'accertamento societario e quelli dei soci sono considerati processualmente inscindibili.
Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Litisconsorzio necessario e integrazione del contraddittorio
Quando la controversia tributaria riguarda un accertamento unitario riferito a una società di persone e ai suoi soci, devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci interessati. Se manca uno dei litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Art. 29 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La riunione dei procedimenti può contribuire a trattare unitariamente controversie connesse, ma non sostituisce necessariamente la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari né sana automaticamente l'assenza di una parte.
Art. 111, comma 6, Costituzione
Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
Le decisioni devono essere motivate in modo effettivo e comprensibile; la mera adesione alla decisione di primo grado può essere censurata se non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Requisiti della motivazione della sentenza
La sentenza deve contenere l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; una motivazione apparente o radicalmente insufficiente può comportare la nullità della pronuncia.
Massime di principio
- Negli accertamenti relativi a società di persone, la controversia sul reddito societario coinvolge normalmente in modo inscindibile la società e tutti i soci, perché il reddito viene imputato automaticamente a ciascuno in proporzione alla quota.
- Se il giudizio viene deciso senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari, la sentenza è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- La riunione di procedimenti separati non elimina l'obbligo di assicurare la presenza processuale di tutti i litisconsorti necessari; il giudice deve verificare che il contraddittorio sia completo.
- In caso di contraddittorio incompleto, la conseguenza tipica è la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo, previa integrazione del contraddittorio.
- Una sentenza tributaria non può limitarsi a richiamare genericamente la decisione precedente: deve spiegare, sia pure sinteticamente, perché condivide le conclusioni e come risponde alle specifiche censure delle parti.
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