Sentenza del 18/02/2015 n. 453 - Comm. Trib. Prov. Bari
ACCERTAMENTO - Indagini finanziarie - Lavoratore autonomo - Assimilazione all'imprenditore - Non sussiste - Prelevamenti risultanti dai conti correnti bancari - Natura reddituale - Onere della prova - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzabilità dei prelevamenti dai conti correnti bancari del lavoratore autonomo come presunti ricavi non dichiarati. Il contribuente ha contestato l'assimilazione della propria attività a quella dell'imprenditore e la presunzione secondo cui i prelevamenti non giustificati sarebbero stati reinvestiti nell'attività produttiva, generando ulteriori ricavi non contabilizzati.
La decisione
La tesi dell'assimilazione automatica tra lavoratore autonomo e imprenditore è stata esclusa. Poiché l'attività autonoma è caratterizzata dalla prevalenza del lavoro personale e dalla marginalità dell'organizzazione, non è ragionevole presumere che ogni prelevamento non analiticamente giustificato sia stato destinato all'incremento dei fattori produttivi. I prelevamenti possono infatti essere stati utilizzati per esigenze personali o familiari. Spetta quindi all'Amministrazione finanziaria dimostrare concretamente la natura reddituale dei prelevamenti, anche quando risultino da conti intestati al contribuente o ai suoi familiari.
Norme richiamate
Disciplina delle indagini finanziarie e delle presunzioni sui movimenti bancari
Prelevamenti risultanti dai conti correnti bancari
Per il lavoratore autonomo, i prelevamenti bancari non giustificati non possono essere automaticamente qualificati come ricavi non dichiarati senza una prova concreta del loro collegamento con l'attività produttiva.
Principio dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria
Incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare la natura di ricavi dei prelevamenti
L'Amministrazione deve dimostrare che i prelevamenti hanno natura reddituale e sono riferibili all'attività del contribuente; non è sufficiente fondarsi su una presunzione automatica analoga a quella applicabile agli imprenditori.
Massime di principio
- Nei confronti dei lavoratori autonomi, i prelevamenti bancari non giustificati non sono automaticamente equiparabili a ricavi occultati.
- La presunzione del reinvestimento produttivo dei prelevamenti è propria della logica dell'attività d'impresa e non può essere applicata in modo indistinto a professionisti o piccoli operatori commerciali caratterizzati dalla prevalenza del lavoro personale.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi specifici che colleghino i movimenti bancari all'attività produttiva e alla generazione di ricavi non dichiarati.
- I prelevamenti possono essere compatibili con esigenze personali o familiari; tale possibilità impedisce di considerarli automaticamente reddituali.
- La presenza di conti intestati a familiari può rilevare nell'accertamento, ma non elimina la necessità di provare concretamente la natura reddituale dei relativi prelevamenti.
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