Sentenza del 18/02/2015 n. 133 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Invito al pagamento - mutua assistenza - Invito al pagamento notificato da Agenzia delle Entrate Italiana ma emesso da Stato estero - pretesa riguardante tributi dovuti a Stato estero - contestazione - va fatta nei confronti dello Stato che ha richiesto la mutua assistenza - inammissibilità del ricorso - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la debenza del tributo richiesto da uno Stato estero, impugnando l'invito al pagamento notificato dall'Agenzia delle Entrate italiana. La questione centrale riguardava l'individuazione del soggetto contro cui proporre la contestazione: l'amministrazione italiana notificante oppure lo Stato estero titolare della pretesa tributaria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La contestazione relativa all'esistenza, alla debenza o all'ammontare del tributo deve essere rivolta allo Stato estero che ha richiesto la mutua assistenza, e non all'Agenzia delle Entrate italiana, la quale svolge soltanto attività di assistenza e notificazione. Inoltre, l'invito al pagamento emesso nell'ambito della mutua assistenza non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Norme richiamate
Art. 6 del d.lgs. n. 69 del 2003
Disciplina l'attività di assistenza alla riscossione e i rapporti connessi alla cooperazione tra amministrazioni fiscali, confermando il ruolo dell'autorità italiana quale soggetto esecutore della richiesta proveniente dallo Stato estero.
Regolamento CE n. 515/97
Richiamato quale fonte della cooperazione e della mutua assistenza tra le autorità degli Stati membri, nell'ambito della quale uno Stato può chiedere a un altro di notificare o riscuotere una pretesa tributaria.
Art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
Contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria. L'invito al pagamento notificato nell'ambito della mutua assistenza non è incluso tra tali atti; in ogni caso, le contestazioni sul merito del tributo devono essere proposte nei confronti dello Stato estero titolare della pretesa.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione italiana si limita a notificare o riscuotere, per conto di uno Stato estero, un tributo richiesto nell'ambito della mutua assistenza, la contestazione sulla debenza del tributo deve essere proposta contro lo Stato estero richiedente.
- L'autorità italiana che presta assistenza non è normalmente il soggetto legittimato a difendere la fondatezza, l'esistenza o l'ammontare della pretesa tributaria straniera.
- Prima di impugnare un atto notificato dall'amministrazione fiscale italiana occorre verificare se esso rientri tra gli atti impugnabili previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
- La contestazione nei confronti dell'amministrazione italiana notificante, invece che dello Stato estero titolare del credito, può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra vizi propri dell'attività italiana di notificazione o riscossione, che possono riguardare l'autorità italiana, e contestazioni sul merito del tributo, che devono essere rivolte allo Stato estero richiedente.
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