Sentenza del 18/02/2015 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Oggetto: IRPEF - IVA avviso di accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto inattendibili le scritture contabili del ricorrente a causa di difformità, sia formali sia sostanziali, tra le fatture attive emesse dal contribuente e le fatture passive registrate dai destinatari, riguardanti numerazione, data di emissione, forma e contenuto. Sulla base di tale inattendibilità, l'Amministrazione ha richiesto agli istituti di credito copia dei conti bancari del contribuente, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972. Dall'esame dei rapporti bancari sarebbero emerse violazioni nella determinazione dell'IRPEF e dell'IVA. Il contribuente non avrebbe inoltre assolto l'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto giustificato, poiché le gravi difformità riscontrate nelle fatture rendevano inattendibile la contabilità e legittimavano l'Agenzia delle Entrate a svolgere indagini bancarie. Le risultanze dei conti correnti hanno quindi potuto essere utilizzate per contestare maggiori imponibili ai fini IRPEF e IVA. Il ricorso del contribuente è risultato infondato o comunque non accolto, in assenza di prova idonea a superare le presunzioni derivanti dai dati bancari.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. n. 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di richiedere agli intermediari finanziari dati, notizie e documenti relativi ai rapporti bancari del contribuente nell'ambito degli accertamenti sulle imposte dirette. L'utilizzo dell'indagine bancaria è stato ritenuto legittimo in presenza di una contabilità inattendibile.
Art. 51, comma 2, n. 7, D.P.R. n. 633/1972
Prevede, ai fini IVA, la possibilità per l'Amministrazione di acquisire dagli istituti di credito informazioni e documentazione relativa ai conti del contribuente. La norma è stata applicata per verificare l'esistenza di operazioni e ricavi non correttamente dichiarati.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce la regola generale dell'onere della prova: chi fa valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce l'inefficacia o l'estinzione deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Nel caso descritto, il contribuente non avrebbe fornito elementi sufficienti a giustificare o neutralizzare le risultanze bancarie.
Cassazione n. 26428/2010
È richiamata a sostegno della legittimità dell'utilizzo delle indagini bancarie e delle conseguenze probatorie derivanti dalle anomalie della contabilità.
Cassazione n. 13814/2005
È richiamata quale precedente in materia di inattendibilità delle scritture contabili e di utilizzabilità dei dati bancari nell'accertamento tributario.
Massime di principio
- Anomalie sostanziali e ripetute nelle fatture, soprattutto se confermate dalla documentazione dei clienti o dei fornitori, possono rendere inattendibile la contabilità e giustificare un accertamento induttivo o analitico-induttivo.
- Quando la contabilità è ritenuta inattendibile, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere alle indagini bancarie per ricostruire ricavi, compensi, acquisti o operazioni imponibili ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.
- Le movimentazioni bancarie non giustificate possono assumere valore presuntivo e concorrere alla determinazione del maggior reddito o volume d'affari, salvo che il contribuente dimostri analiticamente la loro natura non imponibile o estranea all'attività.
- Il contribuente deve contestare specificamente le singole movimentazioni e produrre documentazione idonea; una contestazione generica o il semplice richiamo alla regolare tenuta formale della contabilità possono non essere sufficienti.
- La presenza di mere irregolarità formali non implica automaticamente l'inattendibilità della contabilità, ma la combinazione di difformità formali e sostanziali può legittimare il superamento delle scritture contabili.
- In situazioni analoghe, la difesa deve concentrarsi sia sulla spiegazione delle anomalie documentali sia sulla ricostruzione puntuale di ogni movimento bancario contestato, fornendo prova contraria concreta e verificabile.
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