Sentenza del 18/02/2015 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Oggetto: IRES - Ritenuta passive ed altro - Cessione di crediti tributari - Data di inizio riscossione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cessione è ritenuta efficace nei confronti dell'Amministrazione quando è stata regolarmente notificata. Il cessionario può esercitare il diritto al rimborso trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, anche se non sono ancora scaduti i termini a disposizione dell'Amministrazione per verificare o contestare il credito. Il principio è ricondotto alla sentenza della Corte di Cassazione n. 11830/2002.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la cessione di crediti tributari e, in particolare, il momento dal quale il cessionario può esercitare il diritto al rimborso. Secondo il principio richiamato, la cessione regolarmente notificata all'Amministrazione delle Entrate determina il trasferimento di tutti i rapporti obbligatori connessi al credito, inclusi quelli di natura tributaria. Il cessionario può quindi far valere il credito dopo il decorso di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, senza dover attendere la scadenza del termine entro il quale l'Amministrazione può esercitare i propri poteri di controllo o contestazione.
Norme richiamate
Corte di Cassazione, sentenza n. 11830/2002
Il concessionario creditore può esercitare il proprio diritto decorso il termine di giorni 90 dalla presentazione della istanza di rimborso senza che sia necessario attendere la scadenza dei termini contro cui l'amministrazione deve esercitare i propri diritti.
La sentenza afferma che la cessione notificata all'Amministrazione trasferisce anche i rapporti tributari relativi al credito e consente al cessionario di agire dopo 90 giorni dalla richiesta di rimborso, senza attendere la scadenza dei termini di controllo dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Una cessione di credito tributario produce effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria quando è validamente perfezionata e regolarmente notificata.
- La notifica della cessione consente al cessionario di subentrare nella posizione del cedente anche nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
- Il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso può essere sufficiente per esercitare il diritto, senza dover attendere la scadenza dei termini entro i quali l'Amministrazione può svolgere controlli o contestazioni.
- La possibilità di agire per il rimborso non implica necessariamente che il credito sia definitivamente incontestabile: l'Amministrazione può comunque esercitare i propri poteri nei termini previsti dalla legge.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare la validità della cessione, la corretta notifica all'Amministrazione, la data di presentazione dell'istanza di rimborso e il decorso del termine applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 feb 2015Sentenza del 18/02/2015 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 18 feb 2015Sentenza del 18/02/2015 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 18 feb 2015Sentenza del 18/02/2015 n. 133 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
- Sentenza · 18 feb 2015Sentenza del 18/02/2015 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 18 feb 2015Sentenza del 18/02/2015 n. 453 - Comm. Trib. Prov. Bari
- Sentenza · 18 feb 2015Sentenza del 18/02/2015 n. 847 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →