Sentenza del 18/02/2015 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Attività istruttoria - Determinazione del reddito - Presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la determinazione del reddito effettuata dall'Ufficio sulla base di dati e notizie acquisiti durante l'attività istruttoria, sostenendo che le presunzioni utilizzate fossero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La questione riguardava anche l'eventuale inutilizzabilità di elementi acquisiti in modo irregolare, secondo un principio analogo a quello operante nel procedimento penale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la determinazione del reddito fondata sull'art. 41, comma 2, del DPR 600/1973, poiché l'Ufficio può utilizzare dati e notizie comunque raccolti e avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nel processo tributario, inoltre, non opera in via generale il principio di inutilizzabilità degli atti illecitamente acquisiti previsto per il procedimento penale.
Norme richiamate
Art. 41, comma 2, DPR 600/1973
L'Ufficio determina il reddito del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti e venuti a sua conoscenza.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla determinazione del reddito anche utilizzando elementi informativi raccolti autonomamente e presunzioni non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici disciplinate dal codice civile.
Massime di principio
- Nel procedimento tributario l'Amministrazione può fondare l'accertamento su un insieme ampio di dati, notizie ed elementi presuntivi, anche se singolarmente non presentano gravità, precisione e concordanza.
- L'assenza dei requisiti tipici delle presunzioni semplici non rende automaticamente illegittimo l'accertamento quando trova applicazione l'art. 41, comma 2, del DPR 600/1973.
- A differenza del processo penale, nel processo tributario non vige in termini generali un principio di inutilizzabilità degli elementi acquisiti in modo irregolare; la loro utilizzazione non determina quindi automaticamente l'annullamento dell'accertamento.
- Il contribuente, per contestare efficacemente l'accertamento, deve mettere in discussione la concreta attendibilità, pertinenza e sufficienza degli elementi utilizzati dall'Ufficio, non soltanto lamentare l'assenza dei requisiti delle presunzioni semplici.
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