Cassazione Civile, Ordinanza n. 29939/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale tre avvisi di accertamento emessi a seguito di verifiche della Guardia di Finanza, con i quali l'Ufficio aveva ricostruito induttivamente i redditi di lavoro autonomo relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, ritenendo che la professionista non avesse presentato alcuna dichiarazione. I ricorsi erano stati rigettati in primo grado; in appello la Commissione tributaria regionale, riuniti i gravami, aveva confermato il rigetto osservando che l'appellante non aveva aggiunto elementi decisivi rispetto alle difese già svolte e a cui la CTP aveva dato risposta. In Cassazione la contribuente ha dedotto un unico motivo, denunciando omesso esame di un punto decisivo della controversia, perché la CTR non avrebbe considerato i documenti prodotti e trascritti nel ricorso, dai quali risultavano spese da dedurre dal reddito accertato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter c.p.c., richiamabile anche nel giudizio di legittimità quando l'appello sia stato proposto dopo l'11 settembre 2012. Poiché la sentenza d'appello risultava fondata sulla medesima ricostruzione fattuale del primo giudice e la ricorrente non aveva dimostrato che le due decisioni si basassero su differenti ragioni di fatto, il vizio dedotto ex art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando opera la preclusione derivante dalla doppia conforme nei limiti previsti dalla norma richiamata.
In presenza di inammissibilità dell'appello fondata sulle stesse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell'art. 360 c.p.c.; la regola si applica anche alla sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.
art. 54, comma 2, d.l. 83/2012
La disciplina dell'art. 348-ter c.p.c. è applicabile al caso concreto perché il giudizio di appello è stato introdotto dopo l'11 settembre 2012.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulla base della medesima valutazione dei fatti, opera la preclusione della c.d. doppia conforme e il ricorso per cassazione non può essere fondato sul vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Per superare la preclusione della doppia conforme il ricorrente deve allegare e dimostrare che le decisioni di primo e secondo grado siano fondate su ragioni di fatto diverse; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La mera deduzione di documenti o elementi probatori non considerati dal giudice di appello non è sufficiente, se il ricorso mira in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito preclusa in cassazione.
- In caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, il ricorrente soccombente è tenuto alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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