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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37414/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione la quota pari a 1/5 di una svalutazione di partecipazione effettuata nel 2003 su una partecipazione in una società collegata. Le società hanno impugnato l’atto sostenendo: (1) che il giudicato formatosi in una precedente controversia relativa al 2003 avesse efficacia espansiva anche sul giudizio relativo al 2007, perché la questione della deducibilità della svalutazione sarebbe già stata definita tra le stesse parti; (2) che l’Amministrazione fosse decaduta dal potere di accertare, perché la rettifica avrebbe dovuto riguardare l’anno 2003 e non il 2007, con conseguente tardività dell’avviso notificato per l’annualità successiva; (3) che la CTR avesse errato nel non considerare interamente deducibile il costo della partecipazione, comprensivo di un secondo versamento effettuato nel dicembre 2003 per coprire ulteriori perdite della partecipata, ritenendo invece tale versamento un nuovo costo non confluito nella base di calcolo della svalutazione. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando anche precedenti specifici tra le stesse parti.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha escluso l’estensione automatica del giudicato formatosi sulla lite relativa al 2003, osservando che l’autotutela dell’Ufficio non può incidere sul giudicato sostanziale e che, per le imposte periodiche, il giudicato opera solo per elementi tendenzialmente permanenti o pluriennali; ha poi escluso la decadenza dell’Ufficio, affermando che, quando si contesta un componente di reddito a efficacia pluriennale per il fatto generatore e non per il singolo rateo, il termine di decadenza va riferito alla dichiarazione in cui è indicato il rateo dedotto; infine ha confermato la correttezza della CTR sul piano sostanziale, ritenendo che i versamenti dei soci a copertura perdite che eccedono il patrimonio netto della partecipata non concorrono al costo finale della partecipazione ai fini della svalutazione, perché per tali importi vale la deduzione immediata prevista dall’art. 61, comma 5, TUIR. Le società ricorrenti sono state anche condannate alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 2-quater, comma 1, d.l. 30 settembre 1994, n. 564

    L’autotutela dell’Amministrazione finanziaria, anche retroattiva o sostitutiva, incontra il limite del giudicato formatosi sull’accertamento giurisdizionale.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel caso di componente di reddito a efficacia pluriennale contestato per il fatto generatore e non per il singolo rateo, la decadenza va valutata con riferimento alla dichiarazione in cui il rateo è stato indicato, non a quella dell’anno in cui il componente è maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.

  • art. 61, commi 3 e 5, TUIR

    I versamenti dei soci a copertura perdite, per la parte che eccede il patrimonio netto della partecipata, non concorrono al costo finale della partecipazione ai fini della svalutazione, perché per essi opera la deduzione immediata; la disciplina mira a correlare svalutazione della partecipazione e effettiva perdita patrimoniale della partecipata.

  • art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 24 settembre 2002, n. 209

    La deducibilità in quote costanti delle minusvalenze non realizzate non si applica ai versamenti in conto capitale che hanno comportato l’azzeramento e la successiva ricostruzione del capitale della partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi a imposte periodiche, il giudicato formatosi su una annualità vincola i giudizi successivi solo quando attenga a elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere permanente o pluriennale; non produce invece un effetto espansivo automatico su annualità diverse se l’accertamento dipende da presupposti specifici del singolo periodo d’imposta.
  • L’annullamento in autotutela di un atto impositivo non elide né modifica il giudicato sostanziale eventualmente formatosi sulla res controversa: il limite del giudicato prevale sugli effetti retroattivi dell’autotutela.
  • In materia di componenti di reddito a efficacia pluriennale, quando la contestazione investe il fatto generatore del componente e non il mero errore di calcolo del singolo rateo, il termine di decadenza dell’Ufficio va riferito alla dichiarazione in cui il rateo è stato esposto e dedotto.
  • I versamenti dei soci effettuati a copertura perdite della partecipata, per la parte che eccede il patrimonio netto risultante dopo la copertura, non incrementano il costo della partecipazione ai fini della svalutazione, poiché restano soggetti a deduzione immediata secondo la disciplina tributaria applicabile ratione temporis.
  • La ratio della disciplina sui versamenti in conto perdita è mantenere una correlazione tra la svalutazione fiscalmente rilevante e l’effettiva diminuzione patrimoniale della partecipata, escludendo dal costo della partecipazione i nuovi apporti destinati a reintegrare il patrimonio o a coprire perdite pregresse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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