Cassazione Civile, Ordinanza n. 35454/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal recupero a tassazione, ai fini IRES per l'anno d'imposta 2007, della maggiore imposta conseguente al disconoscimento della detrazione del 55% per spese relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici, prevista dall'art. 1, comma 344, della L. n. 296/2006. La contribuente aveva ottenuto esito favorevole nei gradi di merito. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'agevolazione spetterebbe soltanto per immobili detenuti o utilizzati direttamente dal contribuente e non anche per immobili concessi in locazione a terzi, come nel caso concreto.
La decisione
La Corte richiama il proprio precedente specifico e ne dà continuità, ribadendo che la detrazione per interventi di riqualificazione energetica prevista dall'art. 1, commi 344 e seguenti, della L. n. 296/2006 spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società, quando gli interventi siano eseguiti su edifici concessi in locazione a terzi. La ratio dell'agevolazione è infatti quella di incentivare il miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale e il risparmio energetico generalizzato, senza limitazioni soggettive o oggettive desumibili dalla norma. Di conseguenza il ricorso è rigettato. Non viene pronunciata condanna alle spese per mancanza di difese dell'intimata; inoltre non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 344, L. n. 296/2006
beneficio fiscale del 55% per spese relative a riqualificazione energetiche di edifici
La disposizione va interpretata in senso ampio: la detrazione compete anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa per interventi su immobili concessi in locazione, poiché la norma non contiene limitazioni soggettive od oggettive e mira al risparmio energetico generalizzato.
art. 1, commi 344 e ss., L. n. 296/2006
agevolazione fiscale per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
L'agevolazione è finalizzata a incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale e tutela un interesse pubblico al risparmio energetico.
censura ex art. 360 n. 3 per violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 344 della legge n. 296/2006
Il ricorrente ha impostato il motivo come violazione di legge in relazione all'erronea applicazione della disciplina agevolativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica l'art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il beneficio fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società, se sostengono le spese per interventi su immobili locati a terzi.
- Quando la norma agevolativa è formulata senza limitazioni soggettive o oggettive, non è consentito introdurre restrizioni interpretative non previste dal testo.
- La finalità di una detrazione per interventi di efficienza energetica va individuata nella promozione del risparmio energetico e del miglioramento del patrimonio immobiliare nazionale, con conseguente interpretazione estensiva della platea dei beneficiari.
- In caso di soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e soggetta a prenotazione a debito, non opera l'ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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