Ordinanza n. 217/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli atti impugnati in ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto fondato sull'interruzione del programma comunicata dall'ente gestore
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, secondo la sommaria prospettazione esaminata dal TAR, l'illegittimità dell'automatismo decisionale con cui l'Amministrazione ha ancorato il rigetto alla sola comunicazione dell'interruzione del programma da parte dell'ente gestore, senza svolgere un'autonoma istruttoria e senza ponderare gli indici di inserimento socio-lavorativo indicati nel provvedimento, consistenti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in un contratto di locazione e nella formazione professionale. È stata inoltre contestata la violazione delle garanzie partecipative, poiché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 è stata inviata presso la cooperativa quando il ricorrente era già stato allontanato, con conseguente preclusione di fatto della possibilità di difendersi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il ricorso fosse suscettibile di accoglimento. Ha ravvisato un fumus boni iuris nell'automatismo del decreto impugnato, non accompagnato dall'istruttoria autonoma richiesta dalla giurisprudenza del TAR e dalla ponderazione degli elementi di inserimento socio-lavorativo che l'art. 18, comma 5, del T.U. immigrazione impone di considerare. Ha inoltre rilevato che l'invio del preavviso di rigetto presso la cooperativa, dopo l'allontanamento del ricorrente, aveva compromesso concretamente il diritto di difesa. Ha quindi sospeso l'efficacia dell'atto ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione e fissato l'udienza pubblica di merito per il 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della sommaria delibazione, il TAR ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato ai fini del riesame.
art. 18, comma 5, d.lgs. 286/1998
Impone la ponderazione degli indici di inserimento socio-lavorativo rilevanti nel procedimento, che il decreto impugnato non avrebbe considerato adeguatamente.
La comunicazione dei motivi ostativi deve essere effettivamente portata a conoscenza dell'interessato in modo da consentirgli l'esercizio del diritto di difesa; l'invio presso la cooperativa dopo l'allontanamento del ricorrente è stato ritenuto lesivo delle garanzie partecipative.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo alla valutazione di un programma di protezione sociale, l'Amministrazione non può fondare il rigetto su un automatismo derivante dalla sola comunicazione dell'interruzione del programma da parte dell'ente gestore, ma deve svolgere un'autonoma istruttoria e ponderare gli elementi di inserimento socio-lavorativo rilevanti ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.lgs. 286/1998.
- La valutazione amministrativa deve considerare concretamente gli indici di integrazione socio-lavorativa, tra cui un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la disponibilità di un'abitazione mediante contratto di locazione e la formazione professionale, quando rilevanti per il procedimento.
- La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 deve essere effettuata con modalità idonee a consentire all'interessato l'effettiva conoscenza e partecipazione; l'invio a un soggetto terzo presso il quale l'interessato non si trova più può precludere il diritto di difesa.
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