Cassazione Penale, Sentenza n. 19443/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (i) violazione di legge ex art. 81 c.p. per aver escluso la continuazione tra il reato di resistenza a pubblico ufficiale e il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, nonostante un presunto "unico disegno criminoso"; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente agli artt. 114 disp. att. c.p.p., 354 e 356 c.p.p. e art. 186 Codice della Strada, sostenendo che gli operanti non avrebbero avvertito il ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore prima degli accertamenti strumentali, con conseguente nullità della procedura e irrilevanza del rifiuto; (iii) violazione in relazione all'art. 442 c.p.p. (modificato dalla L. 103/2017) chiedendo la rideterminazione della pena alla luce della maggiore diminuzione prevista per le contravvenzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che la continuazione ex art. 81 c.p. non è configurabile perché mancava l'unicità del disegno criminoso: le condotte furono episodiche e non parti di un unico programma deliberato. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la censura aderendo all'orientamento secondo cui l'avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p. riguarda l'atto (l'accertamento strumentale) e non è obbligatorio in caso di rifiuto, per cui l'omissione non ha portato alla nullità invocata dal ricorrente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere nuovo in cassazione e precluso ai sensi dell'art. 606 c.p.p., conformemente alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 47182/2022. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ha applicato il principio secondo cui la continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso; in presenza di condotte occasionali e non parte di un unico programma deliberato la continuazione non si configura.
art. 186, commi 3,4,5 e 7
I reati contestati (accertamenti alcolemici e rifiuto) sono stati valutati distintamente; il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti è rimasto valutato penalmente rilevante alla luce dell'orientamento interpretativo adottato dalla Corte.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ha aderito all'orientamento per cui l'avvertimento sulla facoltà di farsi assistere da un difensore riguarda l'atto di accertamento strumentale (e non il procedimento) e, pertanto, non scatta obbligatoriamente quando l'interessato rifiuta di sottoporsi all'accertamento.
Richiamato nel quadro delle garanzie procedurali per gli accertamenti non ripetibili; la Corte ha valutato che gli accertamenti qualitativi non invasivi non sempre richiedono gli stessi avvertimenti previsti per gli accertamenti strumentali.
Richiamato come norma collegata agli accertamenti non ripetibili; la valutazione delle garanzie è stata compiuta alla luce della distinzione tra atto e procedimento.
art. 442, comma 2 (modificato dalla L. 103/2017)
La richiesta di applicazione retroattiva della maggiore diminuzione della pena per le contravvenzioni è stata ritenuta inammissibile in cassazione se non sollevata in grado d'appello, conformemente all'orientamento delle Sezioni Unite che limita la rilevabilità in cassazione.
Usata per motivare la preclusione alla discussione in cassazione di questioni non dedotte in appello, in particolare la questione sulla misura della diminuente per il rito abbreviato.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità di questioni non sollevate in appello; la Corte ha tuttavia ritenuto il profilo infondato/inammissibile nel caso concreto.
d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020
Norma processuale richiamata per spiegare che il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta ai sensi della disciplina emergenziale.
Modifica dell'art. 442 c.p.p. che ha aumentato la riduzione della pena per le contravvenzioni in caso di rito abbreviato; la Corte ha ritenuto la questione preclusa in cassazione se non dedotta in appello.
Massime di principio
- La configurazione della continuazione ex art. 81 c.p. richiede l'unicità del disegno criminoso: la mera contiguità spazio-temporale tra reati non è sufficiente se manca un programma criminoso unico e deliberato.
- L'avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p. viene interpretato come riferito all'atto di accertamento strumentale; se l'interessato rifiuta l'accertamento, secondo l'orientamento seguito dalla Corte, l'obbligo di avviso non sempre sussiste e l'omissione non determina automaticamente la nullità penale invocata.
- Le questioni di fatto (es. unicità del disegno criminoso) sono in genere rimesse alla valutazione del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione è manifesta o illogica.
- Questioni processuali o di diritto nuove introdotte in cassazione e non dedotte in appello possono essere dichiarate inammissibili per preclusione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; pertanto è strategico sollevare tutte le questioni rilevanti già in appello.
- La giurisprudenza di legittimità può presentare orientamenti contrastanti su profili tecnici (ad es. obbligo di avvertimento del difensore prima dell'accertamento alcolemico); è importante verificare l'orientamento prevalente o quello espresso dal Collegio chiamato a decidere.
- Nel caso di accertamenti non ripetibili e di garanzie procedurali, va sempre valutato se l'atto impugnato è suscettibile di essere annullato per nullità formali o se la violazione è priva di incidenza sulla rilevanza penale della condotta (principio della cd. "nullità sanabile").
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