Cassazione Penale, Sentenza n. 19420/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per (1) incompetenza territoriale: sostiene che tutte le prove collocano le sue condotte in Portogallo e che la cessione della droga sarebbe avvenuta lì; (2) contraddittorietà e travisamento della prova: contesta l'affidabilità del collaboratore Serra e l'inidoneità delle intercettazioni a identificarlo e a comprovare la cessione (sostiene al massimo un tentativo, non un reato consumato, e che la droga non è mai arrivata in Italia); (3) carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio: contesta l'aumento di 6 mesi della pena base senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto corretta la determinazione della competenza territoriale (l'accordo per la cessione si è formato a Brescia, essendo Serra in territorio bresciano durante gli accordi), ha confermato la valutazione di merito sull'attendibilità delle dichiarazioni di Serra e sugli elementi di riscontro (consegna di due automezzi, intercettazioni, identificativi come "zio", "baffo", "tedesco" coerenti con Mammoliti). Ha inoltre ritenuto motivato l'aumento di pena di 6 mesi in relazione all'aggravante del sesto comma dell'art. 73 T.U. stupefacenti e alla gravità del fatto. Per effetto dell'inammissibilità è stata comminata la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende e le spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato nel capo di imputazione per la partecipazione al reato in concorso; usato come norma di riferimento per la pluralità di soggetti coinvolti.
art. 73 T.U. stupefacenti
Norma penale che disciplina gli illeciti in materia di stupefacenti; la Corte ha applicato il comma 6 come aggravante che giustifica l'aumento di pena (motivo per cui il Tribunale ha incrementato la pena base di 6 mesi).
art. 80 T.U. stupefacenti
Citata nell'imputazione (aggravante/recidiva); la Corte d'appello aveva escluso tale aggravante e la Cassazione non ha ritenuto necessario annullare per questo motivo.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare l'ambito dei motivi deducibili in cassazione e per l'obbligo di motivazione nei limiti necessari; la Corte ha osservato che il ricorso ha reiterato motivi di merito non sindacabili in sede di legittimità.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente rispetto alle doglianze sul travisamento della prova; la Corte ha ritenuto che non sia stato prospettato un evidente travisamento degli elementi probatori tale da giustificare la cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per il pagamento in favore della cassa delle ammende e per le spese in caso di indebito ricorso; la Corte ha imposto Euro 3.000,00 per l'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza costante della Cassazione (principio sul momento di consumazione del reato di cessione)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il reato di acquisto e cessione di stupefacenti si consuma al momento del raggiungimento del consenso tra le parti, indipendentemente dall'effettiva consegna della sostanza; da ciò deriva la competenza territoriale collegata al luogo in cui si è formato l'accordo (qui Brescia).
Giurisprudenza su intercettazioni e valutazione del linguaggio (Sez. U., n. 22471/2015 e altre)
Richiamato il principio che l'interpretazione di linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità se logica e coerente.
Massime di principio
- La competenza territoriale per i reati di acquisto/cessione di stupefacenti può farsi risalire al luogo in cui si realizza il consenso tra venditore e acquirente; non conta esclusivamente la consegna materiale della droga.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti o della persuasività delle prove: sono ammissibili solo censure che evidenzino mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono fondare una condanna se risultano sufficientemente dettagliate e corroborate da riscontri indipendenti (es. intercettazioni, consegne di beni, identificativi), e la loro credibilità è valutata dal giudice del merito.
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni (anche se criptico) è valutazione di merito: la Cassazione interviene solo se vi è un palese e manifesto travisamento o un'interpretazione manifestamente illogica.
- Le doglianze generiche o la semplice richiesta di riconsiderazione dei fatti in Cassazione sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.
- L'aumento di pena per circostanze aggravanti (es. comma 6 art. 73 T.U.) deve essere motivato; quando la motivazione in sede di primo grado e di appello espone le ragioni dell'aumento (natura, quantità della droga, struttura organizzata, dimensione internazionale), la Cassazione tende a confermare il trattamento sanzionatorio.
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