Cassazione Penale, Sentenza n. 19424/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione. Ha dedotto (1) che l'ordine di demolizione non poteva estendersi a opere per le quali era già intervenuta una pronuncia definitiva di proscioglimento per prescrizione (opere accertate l'8 settembre 1997) e che l'esecuzione doveva riguardare solo le opere accertate il 28 novembre 1997; (2) violazione del principio di proporzionalità (anche in funzione della giurisprudenza della Corte EDU) nel bilanciamento tra l'interesse pubblico alla demolizione e il diritto all'abitazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sul primo motivo e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, rilevando che il giudice dell'esecuzione non aveva adeguatamente valutato che parte delle opere era già stata oggetto di una sentenza di proscioglimento per prescrizione e che l'ordine di demolizione non può estendersi oltre l'ambito oggettivo fissato dal titolo esecutivo. Il secondo motivo (proporzionalità) è stato invece ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente valutato i principi di necessità, sufficienza e proporzionalità (dimensioni e volumetria dell'immobile, assenza di esigenze abitative imprescindibili o di condizioni sanitarie, lungo tempo trascorso senza tentativi di sanatoria da parte della ricorrente) e che l'esecuzione fosse giustificata.
Norme richiamate
Legge n. 47 del 1985, art. 20, lettera b)
Norma richiamata per la riclassificazione di una delle fattispecie edilizie contestate; utilizzata nella ricostruzione dei reati edilizi oggetto del procedimento.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2 e 3
Richiamati per evidenziare che il diritto all'abitazione non è assoluto e va bilanciato con altri valori costituzionali come l'ordinato sviluppo del territorio e la tutela dell'ambiente.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare (comprendente la casa) impone al giudice, in sede di esecuzione, un bilanciamento proporzionale tra interessi pubblici e privati; il giudice deve valutare fattori quali tempo disponibile per sanatoria, esigenze abitative, possibilità di ricorso a un tribunale indipendente, tempistica dell'esecuzione e consapevolezza della natura abusiva.
Corte di cassazione, Sez. III pen., 28 luglio 2017, n. 37836
Principio secondo cui l'ordine di demolizione come misura accessoria consegue alla affermazione della responsabilità penale: una sentenza che dichiara solo la prescrizione non è idonea di per sé a costituire titolo per l'ordine di demolizione.
Corte di cassazione, Sez. III pen., 23 dicembre 2015, n. 50441
Conferma del principio che la sola sentenza dichiarativa della prescrizione non genera automaticamente il titolo per l'esecuzione dell'ordine di demolizione.
Corte di cassazione, Sez. III pen., 19 agosto 2019, n. 36215
La prosecuzione dei lavori dopo una pronuncia (anche di proscioglimento) può integrare un nuovo reato edilizio, il quale, se accertato con sentenza di condanna autonoma, costituisce titolo esecutivo distinto e non estende il titolo precedente.
Corte di cassazione, Sez. III pen., 26 novembre 2019, n. 48021
Richiamata in relazione al principio di proporzionalità: l'ordine di demolizione è compatibile con il diritto all'abitazione se necessario, sufficiente e proporzionato rispetto allo scopo di ripristino dello status ante.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione consegue, in linea di principio, a una sentenza che accerta la responsabilità penale: una sentenza che si limita a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione non costituisce di per sé titolo per estendere la demolizione a opere oggetto di quel precedente giudicato.
- Se in precedenza è intervenuta una sentenza definitiva di proscioglimento per prescrizione relativa a porzioni dell'opera, il giudice dell'esecuzione non può automaticamente estendere l'ordine di demolizione a quelle porzioni senza un autonomo e chiaro titolo esecutivo che le riguardi.
- La prosecuzione dei lavori su un manufatto abusivo può costituire un nuovo reato edilizio: tuttavia, per l'esecuzione (demolizione) relativa a tale nuova condotta è necessaria una pronuncia definitiva che ne disponga la condanna e le misure accessorie, non l'estensione di un precedente titolo.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare puntualmente l'ambito oggettivo dell'ordine di demolizione e delimitare le opere interessate in conformità al contenuto del titolo esecutivo; in caso di ambiguità o di errata estensione, l'ordinanza può essere annullata e rinviata.
- In sede di esecuzione va applicato il principio di proporzionalità: il bilanciamento deve considerare la volumetria dell'immobile, l'effettiva necessità abitativa, la possibilità di sanatoria, la possibilità di difesa dinanzi a un tribunale e l'eventuale consapevolezza dell'illiceità; tuttavia, il diritto all'abitazione non prevale automaticamente sugli interessi pubblici al ripristino del territorio.
- In presenza di pronunce precedenti che incidono sull'ambito oggettivo dei fatti (es. proscioglimento per prescrizione), ogni nuova esecuzione deve rispettare il principio ne bis in idem ed evitare di aggravare la posizione del soggetto sulla base di fatti già giudicati.
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