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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19427/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sortino impugnava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (ordinanza del Gip del 12/09/2022, eseguita il 28/09/2022) per gravi indizi di reato ex art. 73 dPR n. 309/1990 per traffico di sostanze stupefacenti: in particolare la cessione di circa 15 kg di marijuana 'skunk' il 1° novembre 2019 e un ulteriore quantitativo non precisato il 4 novembre 2019 al coindagato Santapaola Gabriele. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi: (1) illegittimità della valutazione dei gravi indizi da parte del giudice del riesame e mancata considerazione adeguata degli argomenti difensivi (difesa fondata sulla cessione di cannabis 'light' lecita alla luce della legge n. 242/2016); (2) vizio nella scelta eccessiva della misura cautelare (custodia in carcere) rispetto alla personalità e situazione dell'indagato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che sussistessero gravi indizi a carico di Sortino alla luce delle intercettazioni telefoniche che attestavano transazioni commerciali riconducibili a stupefacenti e non a cannabis sativa lecita. Il Tribunale di merito aveva infatti evidenziato indici della natura illecita del commercio: riferimenti al mercato di San Giovanni Galermo (nota piazza di spaccio), assenza di documentazione idonea a comprovare la lecita provenienza della sostanza (la fattura prodotta dall'indagato risultava temporaneamente incongrua) e il prezzo praticato (1.300 euro/kg) sproporzionato rispetto alla cannabis 'light'. Le deduzioni difensive circa la possibilità di vendita sul mercato illecito della cannabis light a prezzo maggiorato sono state ritenute ipotetiche e non provate. Quanto alla misura cautelare, la Corte ha ritenuto generica la censura del ricorrente: l'ordinanza aveva adeguatamente motivato la pericolosità e la propensione a delinquere, anche in considerazione dei precedenti (13, alcuni della stessa specie). Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 73 dPR n. 309 del 1990

    Norma che disciplina i reati in materia di sostanze stupefacenti; è stata applicata per qualificare l'ipotesi di traffico e cessione di marihuana 'skunk' in presenza di gravi indizi desunti dalle intercettazioni e dagli elementi di contesto

  • legge n. 242 del 2016

    Richiamata dalla difesa come base normativa per la commercializzazione della cannabis sativa (cosiddetta 'cannabis light'); il Collegio ha però ritenuto che, anche considerando i criteri per la liceità, gli elementi probatori non supportavano la tesi difensiva nel caso concreto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso; utilizzato per legittimare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi alla comunicazione quando il provvedimento impugnato non comporta la liberazione dell'indagato

Massime di principio

  • Le intercettazioni con contenuto commerciale e riferimenti a noti luoghi di spaccio costituiscono indizi seri e possono giustificare la misura cautelare quando ricorrono elementi di contesto ostativi alla tesi della lecita commercializzazione
  • La mera deduzione o ipotesi difensiva non è sufficiente: chi invoca la liceità della sostanza (es. vendita di cannabis 'light') deve dare elementi concreti e coerenti (documentazione, congruità temporale e commerciale) che smentiscano gli indizi ostativi
  • Prezzi elevati e sproporzionati rispetto al mercato legale possono essere un indice importante della natura illecita della merce
  • Precedenti penali e profili di personalità del soggetto sono rilevanti nella scelta della misura cautelare; censure generiche sulla loro valutazione difficilmente ottengono accoglimento in sede di impugnazione
  • In sede di cassazione contro provvedimenti di riesame, è necessario dimostrare specifici vizi di diritto o palese illogicità della motivazione per superare la soglia di inammissibilità

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