Cassazione Penale, Sentenza n. 19427/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sortino impugnava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (ordinanza del Gip del 12/09/2022, eseguita il 28/09/2022) per gravi indizi di reato ex art. 73 dPR n. 309/1990 per traffico di sostanze stupefacenti: in particolare la cessione di circa 15 kg di marijuana 'skunk' il 1° novembre 2019 e un ulteriore quantitativo non precisato il 4 novembre 2019 al coindagato Santapaola Gabriele. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi: (1) illegittimità della valutazione dei gravi indizi da parte del giudice del riesame e mancata considerazione adeguata degli argomenti difensivi (difesa fondata sulla cessione di cannabis 'light' lecita alla luce della legge n. 242/2016); (2) vizio nella scelta eccessiva della misura cautelare (custodia in carcere) rispetto alla personalità e situazione dell'indagato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che sussistessero gravi indizi a carico di Sortino alla luce delle intercettazioni telefoniche che attestavano transazioni commerciali riconducibili a stupefacenti e non a cannabis sativa lecita. Il Tribunale di merito aveva infatti evidenziato indici della natura illecita del commercio: riferimenti al mercato di San Giovanni Galermo (nota piazza di spaccio), assenza di documentazione idonea a comprovare la lecita provenienza della sostanza (la fattura prodotta dall'indagato risultava temporaneamente incongrua) e il prezzo praticato (1.300 euro/kg) sproporzionato rispetto alla cannabis 'light'. Le deduzioni difensive circa la possibilità di vendita sul mercato illecito della cannabis light a prezzo maggiorato sono state ritenute ipotetiche e non provate. Quanto alla misura cautelare, la Corte ha ritenuto generica la censura del ricorrente: l'ordinanza aveva adeguatamente motivato la pericolosità e la propensione a delinquere, anche in considerazione dei precedenti (13, alcuni della stessa specie). Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice procedura penale.
Norme richiamate
Norma che disciplina i reati in materia di sostanze stupefacenti; è stata applicata per qualificare l'ipotesi di traffico e cessione di marihuana 'skunk' in presenza di gravi indizi desunti dalle intercettazioni e dagli elementi di contesto
Richiamata dalla difesa come base normativa per la commercializzazione della cannabis sativa (cosiddetta 'cannabis light'); il Collegio ha però ritenuto che, anche considerando i criteri per la liceità, gli elementi probatori non supportavano la tesi difensiva nel caso concreto
Richiamato per la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso; utilizzato per legittimare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi alla comunicazione quando il provvedimento impugnato non comporta la liberazione dell'indagato
Massime di principio
- Le intercettazioni con contenuto commerciale e riferimenti a noti luoghi di spaccio costituiscono indizi seri e possono giustificare la misura cautelare quando ricorrono elementi di contesto ostativi alla tesi della lecita commercializzazione
- La mera deduzione o ipotesi difensiva non è sufficiente: chi invoca la liceità della sostanza (es. vendita di cannabis 'light') deve dare elementi concreti e coerenti (documentazione, congruità temporale e commerciale) che smentiscano gli indizi ostativi
- Prezzi elevati e sproporzionati rispetto al mercato legale possono essere un indice importante della natura illecita della merce
- Precedenti penali e profili di personalità del soggetto sono rilevanti nella scelta della misura cautelare; censure generiche sulla loro valutazione difficilmente ottengono accoglimento in sede di impugnazione
- In sede di cassazione contro provvedimenti di riesame, è necessario dimostrare specifici vizi di diritto o palese illogicità della motivazione per superare la soglia di inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19420/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19422/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19423/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19424/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19426/2023 del 09/05/2023
- Sentenza penale · 9 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19429/2023 del 09/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →