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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19422/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro la sentenza di appello che aveva assolto l'imputato per il fatto del 25 gennaio 2016 (per effetto della depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 8/2016) e aveva confermato la condanna per il fatto del 9 marzo 2016. Dedotte: (i) violazione degli artt. 5 e 8 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e vizio di motivazione per illogicità/contraddittorietà (contestando la coerenza tra assoluzione per il primo fatto e conferma per il secondo, con riferimento alla recidiva e alla sua efficacia retroattiva); (ii) illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio per non aver rideterminato la pena a seguito della parziale assoluzione; (iii) violazione dell'art. 69, terzo comma, cod. pen. per l'aumento della pena per effetto dell'art. 296 t.u.l.d. nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti in termini di equivalenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso, nel resto, inammissibile o manifestamente infondato eccetto il secondo motivo, che ha ritenuto fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale per il reato relativo al 9 marzo 2016 e ha definito inammissibili gli altri motivi. In sintesi: confermata la responsabilità per l'episodio del 9 marzo 2016 (irrevocabile); annullata e rinviata la determinazione della pena per tener conto della parziale assoluzione intervenuta in appello relativamente al fatto del 25 gennaio 2016.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (art. 1, art. 5, art. 8)

    «sono da ritenersi fattispecie autonome di reato»

    La depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 8/2016 si applica ai soli illeciti puniti con pena pecuniaria nella fattispecie base; le ipotesi aggravate trasformate in autonome figure di reato (art. 8, comma 2) restano punite penalmente. L'art. 5 coordina la nozione di recidiva prevedendo che, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva, per recidiva va intesa la reiterazione dell'illecito depenalizzato, senza estendere la depenalizzazione alle aggravanti autonome.

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (t.u.l.d.) (art. 291-bis, art. 296)

    Art. 291-bis disciplina la sanzione pecuniaria per il tabacco lavorato estero; art. 296, comma 2, configura il contrabbando aggravato per recidiva come fattispecie che può comportare pena detentiva e, perciò, non rientra nella depenalizzazione delle fattispecie base.

  • art. 69 cod. pen. (terzo comma)

    Norma richiamata nella doglianza sul trattamento sanzionatorio e sugli aumenti di pena; qui il motivo è stato dichiarato inammissibile per non essere stato dedotto in appello.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte in relazione agli effetti della decisione di cassazione (dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità nella parte non annullata).

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui sono inammissibili i motivi di cassazione che denuncino violazioni di legge se non erano state specificamente dedotte in sede di appello; richiamato per dichiarare inammissibile il terzo motivo.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv., con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8)

    Norma processuale citata in ordine alle richieste trasmesse dal Pubblico Ministero; menzionata nelle formalità dell'udienza.

Massime di principio

  • La depenalizzazione introdotta dal d.lgs. n. 8/2016 concerne soltanto le fattispecie base punite con pena pecuniaria: le ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva sono da considerarsi autonome e restano punite penalmente.
  • Le modifiche normative meno favorevoli non possono applicarsi retroattivamente: l'applicazione della "novella" non può estendere effetti penalmente peggiorativi a fatti anteriori quando ciò risulti meno favorevole all'imputato.
  • La recidiva fondata su precedenti amministrativi definitivamente accertati può concorrere a configurare la recidiva ai fini delle ipotesi aggravate, nei limiti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 8/2016, ma ciò non comporta la depenalizzazione delle aggravanti autonome.
  • Se in grado di appello interviene una parziale assoluzione per uno dei più reati ascritti, il giudice d'appello deve rideterminare il trattamento sanzionatorio eliminando la quota di pena (pecuniaria e detentiva) riferibile al fatto assolto; la mancata rideterminazione può costituire motivo valido di annullamento e rinvio.
  • In cassazione non possono essere proposte nuove questioni di violazione di legge non oggetto di specifica deduzione in appello: tali motivi sono inammissibili per genericità e tardività.
  • Quando il primo giudice non distingue chiaramente l'attribuzione delle pene fra più fatti, la quantificazione della sanzione (es. importo pecuniario calcolato sui grammi complessivi) può essere indicativa dell'attribuzione e rilevante per la valutazione della necessità di rideterminazione in caso di assoluzione parziale.

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