Cassazione Civile, Ordinanza n. 05329/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di "nolo a freddo" stipulato il 12 luglio 2016 per tre macchinari da cantiere (vibrofinitrice, rullo e fresa). La società noleggiante emetteva fattura per Euro 69.967,00, poi azionata in via monitoria con decreto ingiuntivo. Nel giudizio di opposizione il tribunale confermava il decreto, mentre in appello la controparte otteneva una riduzione del credito a Euro 28.060,00, perché la Corte territoriale riteneva provata solo una durata del noleggio fino ad agosto/primi di settembre 2016 e non fino a ottobre, come fatturato. La società noleggiante ricorreva per cassazione con due motivi: 1) omesso/insufficiente/contraddittorio esame di un punto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse trascurato la deposizione di un teste e alcuni documenti (UNILAV e biglietti di viaggio) idonei a provare la presenza e l'utilizzo dei macchinari fino al 12 ottobre 2016; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1571 c.c., assumendo che il canone fosse dovuto in relazione alla durata della disponibilità del bene e non all'effettivo utilizzo, e che la Corte avesse erroneamente posto a base della riduzione un criterio non previsto dal contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la censura era formulata secondo il vecchio testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non più vigente e, comunque, che la doglianza mirava solo a una rivalutazione delle prove; inoltre la sentenza impugnata non aveva omesso di esaminare il fatto storico evocato, ma lo aveva considerato e ritenuto non dimostrato nei termini necessari. Sul secondo motivo ha osservato che mancava la localizzazione del contratto richiamato e, soprattutto, che la censura non colpiva la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva negato il principio che il nolo si correli alla durata della disponibilità del bene, ma aveva deciso sulla base del difetto di prova della durata effettiva del nolo oltre il periodo riconosciuto. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
"omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia"
Nel testo vigente il motivo è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più deducibile il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria. L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che il corrispettivo del nolo dipende dalla durata della disponibilità del bene e non dall'effettivo utilizzo; la Corte di cassazione non ne accoglie la censura perché non pertinente alla ratio decidendi.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente e localizzare gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; nel caso concreto tale requisito è ritenuto carente rispetto al contratto richiamato.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. per sottolineare gli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti necessari a supporto del motivo di ricorso.
È menzionato per la memoria depositata in vista della trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare un generico difetto di motivazione o di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e discusso tra le parti.
- L'omesso esame di singoli elementi di prova non è di per sé censurabile in cassazione se il fatto storico da essi desumibile è comunque stato preso in considerazione dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sulla mancanza di prova di un fatto costitutivo, la censura che investe un diverso profilo è inammissibile per difetto di pertinenza.
- In presenza di contestazione sulla quantificazione del corrispettivo di un contratto di noleggio/locazione di bene, la parte che pretende il pagamento deve provare il periodo di effettiva disponibilità del bene ove tale dato sia il parametro contrattuale o il parametro decisivo adottato dal giudice di merito.
- Il ricorrente deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti su cui fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
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