Sentenza del 10/06/2015 n. 12032 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha ritenuto che le censure non fossero esaminabili per ragioni processuali, senza accogliere le contestazioni sulla cartella. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario nella misura di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato la legittimità della cartella ICI, relativa a più annualità e iscritta a ruolo in esecuzione di un precedente giudicato. Ha contestato, in particolare, la tempestività dell'iscrizione a ruolo del tributo e delle sanzioni, la competenza degli organi comunali, l'applicazione delle norme in materia di riscossione e l'eventuale prescrizione degli interessi. I tre motivi sono stati dichiarati inammissibili: il primo per inidoneità e inconferenza del quesito di diritto, mentre il secondo e il terzo per mancata formulazione del prescritto quesito di diritto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, comma 1
La contribuente ne ha invocato la violazione con riferimento ai termini e alle modalità dell'iscrizione a ruolo dell'ICI, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché il motivo era inammissibile.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 24
È stato richiamato in relazione all'iscrizione a ruolo delle sanzioni, ma la relativa censura non è stata esaminata per l'inammissibilità del motivo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1
È stato indicato dalla contribuente in relazione alla riscossione dei tributi durante il contenzioso; la Corte ha però rilevato che il quesito formulato non era idoneo e che la fattispecie riguardava un'iscrizione fondata su un precedente giudicato.
D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 50, commi 2 e 3, e 107, commi 2 e 3
Le disposizioni sono state richiamate per contestare competenze e attribuzioni degli organi comunali, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata formulazione del quesito di diritto.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 11 e 14, comma 4
Sono stati richiamati rispettivamente per contestare profili dell'accertamento e delle sanzioni ICI; le relative doglianze non sono state esaminate perché prive del prescritto quesito di diritto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 360-bis e disciplina processuale applicabile ratione temporis
La decisione applica il principio secondo cui, nel regime processuale vigente al momento del ricorso, i motivi soggetti all'obbligo del quesito di diritto sono inammissibili se il quesito manca o è formulato in modo generico, meramente interrogativo o inconferente.
La contribuente lo ha richiamato in tema di onere della prova, ma la Corte non ha affrontato la questione nel merito a causa dell'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti processuali previsti dalla legge applicabile al momento della proposizione: la mancanza o l'inidoneità del quesito di diritto può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Un quesito di diritto non può limitarsi a chiedere in termini generici quale sia la disciplina applicabile, ma deve individuare con precisione la regola giuridica contestata e il principio che si chiede alla Corte di affermare.
- Una censura è inconferente quando non considera la concreta motivazione della sentenza impugnata: se l'iscrizione a ruolo deriva da un precedente giudicato, non è sufficiente discutere in astratto delle regole ordinarie di riscossione.
- Quando una cartella è emessa in esecuzione di un giudicato, le questioni già definite dalla sentenza passata in giudicato non possono essere nuovamente rimesse in discussione; il giudizio successivo può riguardare soltanto aspetti non coperti dal giudicato o vizi propri dell'atto successivo.
- La tempestività dell'iscrizione a ruolo e delle sanzioni deve essere valutata considerando il periodo di sospensione collegato al contenzioso e la data di esecutività del ruolo, oltre alle eventuali regole speciali applicabili al tributo.
- La soccombenza nel giudizio comporta normalmente la condanna della parte perdente al pagamento delle spese processuali, salvo diversa decisione motivata del giudice.
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