Cassazione Civile, Ordinanza n. 36293/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia riguardava un immobile detenuto dai ricorrenti, che assumevano di averne acquisito il diritto in forza di un contratto preliminare di vendita prodotto in copia. La controparte, proprietaria del bene, aveva invece disconosciuto la sottoscrizione apposta al preliminare e aveva proposto querela di falso contro il documento. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la querela di falso per mancata produzione dell'originale, ma aveva ritenuto comunque che il documento non avesse efficacia probatoria, perché il disconoscimento della sottoscrizione aveva imposto ai detentori di proporre istanza di verificazione ex artt. 214 e 216 c.p.c., istanza che non era stata proposta. La domanda principale di rilascio era stata quindi accolta e la riconvenzionale ex art. 2932 c.c. rigettata; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 214, 221 e ss. c.p.c. e 2719 c.c., oltre che dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la controparte aveva proposto solo querela di falso, senza disconoscere espressamente la sottoscrizione, e che la Corte aveva indebitamente equiparato querela di falso e disconoscimento; 2) violazione degli artt. 221 e ss. c.p.c., censurando l'affermazione secondo cui l'ammissibilità della querela di falso sarebbe subordinata alla produzione dell'originale e che tale onere ricadesse sulla parte che intende avvalersi del documento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, chiarendo che il disconoscimento della sottoscrizione e la querela di falso sono istituti diversi, ma che il disconoscimento, se espressamente effettuato, è un valido atto processuale idoneo a onerare la parte che vuole utilizzare la scrittura di chiedere la verificazione. Nel caso concreto la memoria della controparte conteneva anche un espresso disconoscimento della sottoscrizione, sicché, in mancanza di istanza di verificazione da parte dei ricorrenti, la scrittura era rimasta priva di efficacia probatoria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: pur essendo errata l'affermazione del giudice di merito sulla necessità dell'originale per l'ammissibilità della querela di falso, i ricorrenti non avevano interesse a dolersene, perché la querela era stata proposta dalla controparte e l'eventuale illegittima declaratoria di inammissibilità poteva essere censurata solo da chi l'aveva proposta, non da chi aveva interesse a mantenere il documento come prova. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
il disconoscimento della sottoscrizione è atto processuale idoneo a far insorgere l'onere per la controparte di chiedere la verificazione della scrittura
l'istanza di verificazione della scrittura disconosciuta deve essere proposta dalla parte che intende avvalersi del documento
richiamato insieme agli artt. 216 e 217 come disciplina del procedimento di verificazione
la querela di falso si propone con questo rimedio, distinto dal disconoscimento della scrittura privata
il disconoscimento può riguardare anche la conformità della copia all'originale; la contestazione deve essere specifica e tempestiva
richiamato quanto all'onere di dimostrare che l'originale del documento sia nella disponibilità della controparte o di un terzo, ai fini dell'esibizione
invocato dai ricorrenti per lamentare ultrapetizione, ma ritenuto non violato
norma di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica del preliminare
Massime di principio
- Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata è distinto dalla querela di falso: il primo è un atto processuale che, se validamente compiuto, sposta sulla parte che vuole avvalersi del documento l'onere di chiedere la verificazione; la seconda è un'impugnazione autonoma diretta alla rimozione del documento dal commercio giuridico con effetti erga omnes.
- La parte che intende utilizzare una scrittura privata disconosciuta non può limitarsi a produrla in giudizio, ma deve proporre istanza di verificazione; in difetto, il documento resta privo di efficacia probatoria rispetto ai fatti che dovrebbe dimostrare.
- La querela di falso contro una copia di documento non richiede, di regola, la previa produzione dell'originale se la conformità all'originale non sia stata specificamente contestata; l'eventuale errore del giudice sul punto non è censurabile da chi, nel caso concreto, non abbia interesse a far espungere definitivamente il documento dal processo.
- L'interesse a impugnare una declaratoria di inammissibilità della querela di falso spetta solo alla parte che ha proposto la querela, non alla controparte che, al contrario, ha interesse a mantenere il documento nella sfera probatoria del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36111/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36112/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36113/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36114/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36115/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36117/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →