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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04033/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di costituzione coattiva di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore di un fondo ritenuto intercluso, per consentire l'accesso alla pubblica viabilità. Il convenuto si costituiva resistendo e proponeva riconvenzionale per l'accertamento della proprietà esclusiva del suolo su cui insisteva una scala di accesso alla proprietà dell'attore. L'attore replicava con una reconvention reconventionis, chiedendo l'accertamento dell'usucapione dell'area occupata dalla scala. In primo grado la domanda principale e la riconvenzionale venivano rigettate, mentre veniva accolta la domanda di usucapione dell'area della scala. In appello erano respinti sia l'appello principale sia quello incidentale. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1032 e 1051 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per erroneo rilievo della natura pubblica di una strada alternativa e per acritico recepimento della consulenza tecnica; (2) violazione delle medesime norme per avere ritenuto pubblico anche un tratto della strada sopra una sbarra e per avere fondato la preferibilità di un accesso alternativo su presupposti urbanistici errati; (3) violazione delle medesime norme per avere ritenuto non compatibili le pendenze del fondo del convenuto con la realizzazione dell'accesso e per non aver considerato che un terzo non era parte del giudizio, oltre che per non aver valorizzato un progetto edilizio del convenuto; (4) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per omessa rilevazione di un litisconsorzio necessario con il proprietario del fondo alternativo, sul quale la servitù avrebbe dovuto essere costituita in via alternativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che, quando il proprietario del fondo intercluso domanda la costituzione della servitù di passaggio nei confronti del proprietario di un fondo finitimo, il suo onere probatorio riguarda solo lo stato di interclusione; spetta poi al giudice individuare il tracciato concreto della servitù secondo i criteri della maggior brevità e del minor aggravio. Se, però, nel corso dell'istruttoria emerge che un percorso più conveniente potrebbe gravare su un fondo di terzi non evocati, non sussiste automaticamente un litisconsorzio necessario, salvo che l'interclusione debba essere superata mediante una servitù che attraversi più fondi successivi, caso in cui occorre la partecipazione di tutti i proprietari. Nel caso di specie la domanda era stata proposta solo contro il proprietario del fondo convenuto, sicché la pretesa non poteva estendersi al fondo del terzo non evocato. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione del merito e delle risultanze della consulenza tecnica, attività preclusa in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1032 c.c.

    Richiamato unitamente all'art. 1051 c.c. nel quadro della disciplina della servitù coattiva di passaggio; non è oggetto di autonoma elaborazione decisoria rispetto all'art. 1051 c.c.

  • art. 1051 c.c.

    La costituzione coattiva del passaggio del fondo intercluso va valutata secondo i criteri della maggior brevità dell'accesso alla via pubblica e del minor aggravio per il fondo servente, in applicazione del principio del minimo mezzo.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte lo considera non violato, ritenendo corretta la decisione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte esclude che la decisione impugnata abbia violato le regole di valutazione delle prove nei termini dedotti dal ricorrente.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte ribadisce che la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito, salvo l'obbligo di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per dedotta omissione sull'integrazione del contraddittorio; la Corte esclude la violazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio volto alla costituzione coattiva di una servitù di passaggio per un fondo intercluso, il proprietario istante deve provare l'interclusione del proprio fondo, mentre la concreta individuazione del tracciato della servitù spetta al giudice di merito, secondo i criteri della maggior brevità e del minor aggravio per il fondo servente.
  • Il criterio del minimo mezzo impone di bilanciare l'utilità e la comodità del fondo dominante con il minor sacrificio possibile per il fondo servente, tenendo conto sia della lunghezza del percorso sia della sua onerosità materiale e giuridica.
  • L'eventuale esistenza di un percorso più conveniente su un fondo di terzi non evocati non comporta, di per sé, un litisconsorzio necessario; il contraddittorio va integrato solo quando la servitù debba necessariamente attraversare più fondi successivi e tutti siano indispensabili per la piena costituzione del diritto.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove e della consulenza tecnica, poiché tali apprezzamenti restano riservati al giudice di merito, purché la motivazione dia conto delle ragioni del convincimento.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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