Cassazione Civile, Ordinanza n. 31890/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da un atto di precetto intimato per il pagamento di rate insolute e del capitale residuo di un mutuo fondiario. I debitori hanno opposto il precetto deducendo, tra l’altro, violazioni della disciplina di trasparenza bancaria e di rendicontazione, l’erronea quantificazione del credito per mancata imputazione di versamenti e somme compensate, e l’assenza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, con richiamo all’art. 40 T.U.B. Nel corso del giudizio è stata anche sollevata la questione della titolarità del credito, sostenendosi che la banca originaria avesse ceduto il credito a un veicolo di cartolarizzazione prima dell’azione esecutiva. La Corte d’appello ha dichiarato nullo il precetto per sopravvenuta perdita, in capo alla banca precettante, del diritto di agire esecutivamente. La società cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 116 e 111 c.p.c., sostenendo che il pignoramento era stato iscritto prima della cessione del credito e che, pertanto, l’azione esecutiva era stata iniziata quando la banca era ancora titolare del credito; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 163 e 183 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., contestando la qualificazione della deduzione sulla titolarità come mera difesa e la correlata ripartizione dell’onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulla mancata prova della titolarità del credito in capo alla banca nel momento di inizio dell’azione esecutiva, e non sul solo dato temporale richiamato nel ricorso. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, la banca non aveva dimostrato di essere titolare del credito né di agire in altra qualità dopo la cessione, né di avere validamente riacquistato il credito prima dell’esecuzione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la contestazione della titolarità del rapporto controverso è stata qualificata come mera difesa e non come eccezione in senso stretto; tale contestazione è proponibile in ogni fase, non è soggetta alle preclusioni proprie delle eccezioni strette e non altera di per sé il riparto dell’onere della prova. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti
Il motivo ex n. 5 non può essere accolto quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
La censura di violazione del prudente apprezzamento delle prove è stata ritenuta non decisiva, perché non idonea a scalfire la motivazione della sentenza di merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, ma la Corte ha escluso che la doglianza superasse la ratio della sentenza impugnata.
La dedotta violazione delle regole di introduzione della domanda non è stata ritenuta fondata nel caso concreto.
Richiamato in relazione alle preclusioni processuali, ma la contestazione sulla titolarità è stata qualificata come mera difesa e quindi non soggetta a tali preclusioni.
La contestazione della titolarità del rapporto non muta il riparto dell’onere probatorio; resta fermo che la parte che agisce deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Usato per ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della banca originaria, già parte del giudizio di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato disposto, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto.
Era stato evocato dagli opponenti per contestare i presupposti della decadenza dal beneficio del termine, ma tale profilo non ha determinato l’accoglimento del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- La contestazione della titolarità attiva del credito azionato non costituisce eccezione in senso stretto, ma mera difesa: può essere proposta anche oltre le preclusioni proprie delle eccezioni, salvo i limiti derivanti da fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.
- L’eventuale contestazione sulla titolarità del rapporto non modifica, di per sé, l’onere della prova: chi agisce deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, mentre la controparte può limitarsi a negarne la sussistenza.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In materia di azione esecutiva, la mancanza di prova della titolarità del credito in capo al soggetto che procede può condurre alla declaratoria di invalidità del precetto o al venir meno del diritto di procedere esecutivamente, se la titolarità non risulta dagli atti o non è adeguatamente provata.
- La carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso è rilevabile d’ufficio dal giudice quando risulti dagli atti di causa.
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