Cassazione Penale, Sentenza n. 18178/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. resa dal GIP del Tribunale di Asti per il reato di omicidio colposo stradale (art. 589‑bis, comma 1 c.p.), lamentando vizio di motivazione e violazione di legge: eccessività della durata della sospensione della patente (tre anni) e mancanza di adeguata motivazione sul punto; omissione nel specificare se la durata fosse stata determinata applicando la diminuente di un terzo prevista dall'art. 222, comma 2‑bis, d.lgs. 285/1992; mancata considerazione del parametro di cui all'art. 218 (pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto che la durata della sospensione della patente, essendo superiore alla media edittale e determinata dal giudice in via autonoma, richieda una motivazione specifica che espliciti i motivi della scelta (gravità della violazione, entità del danno, pericolo di ulteriore circolazione) e che indichi se sia stata applicata la diminuente di un terzo ex art. 222, comma 2‑bis, cod. strada in caso di patteggiamento. Poiché il GIP non si è pronunciato su tali punti (omessa valutazione del pericolo della circolazione e mancata indicazione circa la diminuente), la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria e ha rinviato al Tribunale di Asti per nuovo giudizio su tale profilo.
Norme richiamate
art. 589‑bis, comma 1 cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio colposo stradale, ossia il reato per cui è stato patteggiato; contestazione principale alla base della sanzione accessoria applicata.
Regola il patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena concordata è autonoma rispetto alla determinazione delle sanzioni amministrative accessorie, che il giudice può comunque determinare; nel caso di patteggiamento opera la regola della diminuente prevista dall'art. 222, comma 2‑bis, se applicabile.
art. 222, comma 2‑bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
Prevede la diminuente di un terzo della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) nel caso di applicazione della pena mediante patteggiamento ex art. 444 c.p.p.; il giudice deve indicare se ha applicato tale diminuente.
Stabilisce i criteri/parametri (tra cui il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare) ai quali il giudice deve attenersi nella determinazione della durata della sospensione della patente; tali criteri sono diversi da quelli dell'art. 133 c.p. p. e richiedono motivazione autonoma.
norma generale sui criteri di determinazione della pena principale; la Corte rileva che la determinazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente) non si effettua secondo questi criteri ma secondo quelli di cui all'art. 218 cod. strada.
Corte Costituzionale, sent. n. 88/2019
Chiarisce l'applicabilità della sospensione della patente nei casi di omicidio stradale per i quali non scatta automaticamente la revoca e conferma l'applicazione dell'art. 222, comma 2‑bis, in caso di patteggiamento.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, sentenze Gemignani 20/01/1998; Petiti 26/06/2007; Tiburzi 27/03/2012; Fiorini 09/11/2017; Armanetti 29/01/2014; SS.UU. Bosio 27/05/1998)
Principio consolidato: quando la sanzione amministrativa accessoria è modesta o inferiore alla media la motivazione può limitarsi alla menzione di adeguatezza/congruità; ma se la misura si discosta sensibilmente dal minimo edittale o supera la media, il giudice è obbligato a motivare in modo specifico (gravità della violazione, entità del danno, pericolo della circolazione) e a indicare se ha applicato eventuali diminuenti previste dalla legge.
Massime di principio
- Se la sospensione della patente determinata dal giudice in sede di patteggiamento supera la media della forbice edittale, il provvedimento richiede una motivazione specifica e circostanziata (non è sufficiente la generica affermazione della gravità del fatto).
- Il giudice deve espressamente dichiarare se ha applicato la diminuente di un terzo prevista dall'art. 222, comma 2‑bis, cod. strada in caso di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.; l'omissione su tale punto è vizio rilevante.
- La durata della sospensione della patente va determinata in base ai parametri dell'art. 218 cod. strada (tra cui il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare) e non secondo i criteri dell'art. 133 c.p.p.; le motivazioni sull'accessorio sono autonome rispetto a quelle sulla pena principale.
- Quando la sanzione amministrativa accessoria è contenuta o inferiore alla media la motivazione può essere sintetica, ma quando è elevata occorre motivazione ampia e specifica (gravità, danno, pericolo, eventuali circostanze attenuanti/agevolanti).
- La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente non rientra pienamente nella pattuizione tra le parti: è il giudice che la determina e dunque è soggetta a controllo di adeguatezza e motivazione da parte del giudice di legittimità.
- In caso di omissione motivazionale significativa relativa alla misura della sospensione, la Corte superiore annulla limitatamente alla sanzione accessoria e rinvia per nuovo giudizio (decisa correzione procedurale e valutativa).
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