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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18133/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava a censurare la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato, con parziale riforma, la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo (rito abbreviato) per i reati: omessa dichiarazione continuata (capo 1) contestata a PIZZIGALLI nella qualità di amministratore di fatto della LORD COSTRUZIONI s.r.l., dichiarazione fraudolenta (capo 2) contestata nella qualità di amministratore di fatto della IMMOBILIARE SMART s.r.l., e emissione continuata di fatture per operazioni inesistenti (capo 3). Le censure principali riguardavano: a) l'erronea qualificazione di PIZZIGALLI come amministratore di fatto delle due società (vizi di motivazione e affidamento su dichiarazioni contraddittorie di terzi testimoni); b) il mancato superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 e l'assenza del dolo specifico per il reato di omessa dichiarazione IVA; c) difetto di motivazione sugli aumenti per continuazione e sul diniego delle attenuanti generiche; d) violazione del principio di proporzionalità in relazione alla confisca per equivalente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in gran parte, critiche di merito sulla valutazione delle prove e sulla persuasività della motivazione, censure non ammissibili in sede di legittimità salvo che non emergano vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o omissione di atti probatori essenziali. Sul punto dell'amministratore di fatto, la Corte ha confermato la legittima valutazione congiunta delle deposizioni (incluse quelle di ZAPPELLA, MANENTI e di imprenditori terzi) e la validità del giudizio di merito. In ordine all'art. 5 d.lgs. n.74/2000, è stato ribadito il principio per cui l'IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti va computata ai fini della soglia di punibilità; la sussistenza del dolo specifico è stata motivata sulla base della reiterazione della condotta e del mancato adempimento anche successivo. Sono state inoltre respinte le censure sulla mancata motivazione degli aumenti per continuazione e sulla proporzionalità della confisca per carenza di deduzioni specifiche in appello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    La Corte ha ritenuto che, ai fini del superamento della soglia di punibilità, debba essere computata anche l'IVA dovuta per fatture relative a operazioni inesistenti, poiché la normativa tributaria considera l'imposta dovuta indipendentemente dall'effettivo incasso

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma relativa alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure sul diniego delle attenuanti perché la difesa non ha fornito argomentazioni specifiche e adeguate rispetto alla motivazione del giudice di merito

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Prevede la confisca obbligatoria per reati tributari; la Corte territoriale aveva applicato la confisca sulla base dell'obbligatorietà normativa e la Cassazione ha ritenuto preclusa la censura sulla proporzionalità non essendo stata dedotta in appello

Massime di principio

  • In sede di cassazione sono inammissibili censure che consistono nella semplice rivalutazione del merito probatorio o nella richiesta di attribuire diversa persuasività alle prove salvo che non emergano vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o omissione di atti probatori essenziali.
  • Il principio della 'doppia conforme' rende difficile la riapertura in Cassazione delle questioni di fatto quando la sentenza di appello si raccorda con quella di primo grado e ne riprende i criteri valutativi.
  • Per i reati IVA, le fatture per operazioni inesistenti comportano comunque l'obbligo dell'imposta ai fini del computo della soglia di punibilità: l'IVA è dovuta indipendentemente dall'effettivo incasso.
  • La prova del dolo specifico in materia di omessa dichiarazione IVA richiede elementi ulteriori alla sola consapevolezza dell'imposta evasa, come la reiterazione dell'omissione per più anni, il mancato pagamento successivo in tempi ragionevoli o comportamenti ostativi nelle fasi di verifica fiscale.
  • Questioni non sollevate in appello (es. mancata motivazione su particolari aumenti per continuazione, o sulla proporzionalità della confisca) sono in genere precluse in Cassazione e non possono essere esaminate se non opportunamente dedotte nei gradi precedenti.
  • Per ottenere l'applicazione di attenuanti generiche o la revisione della pena, la difesa deve proporre argomentazioni concrete e specifiche, non meri richiami giurisprudenziali o affermazioni generiche.

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