Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18126/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio: il ricorrente denunciava che i giudici del merito avevano commisurato la pena al regime edittale più grave introdotto dal d.l. n.4/2019 (convertito con l. n.26/2019), anziché al trattamento sanzionatorio vigente al tempus commissi delicti (fatto commesso fino al 03/07/2018), per il quale la forbice edittale applicabile era di 6 mesi - 3 anni di reclusione. Si contestava dunque l'errata individuazione della pena base e la conseguente errata applicazione della riduzione per le attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente alla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che il fatto essendosi verificato nel luglio 2018 sia da applicarsi il trattamento sanzionatorio previgente alla riforma del 2019; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per la sola determinazione della pena e ha rideterminato la pena in 6 mesi di reclusione. Non è stata irrogata alcuna sanzione pecuniaria (la precedente multa era prevista solo dalla disciplina successiva alla riforma). La Corte ha altresì escluso una ulteriore riduzione per le attenuanti generiche, ritenendo che il loro precedente riconoscimento fosse stato finalizzato a mitigare l'effetto dell'errata individuazione della pena base e che, corretta la misura nei termini sopra indicati, non sussista più giustificazione per un'ulteriore diminuzione.

Norme richiamate

  • legge n. 481/1989, art. 4, comma 4-bis

    Norma sostanziale che incrimina l'attività organizzata finalizzata alla trasmissione di scommesse; la Corte ha ritenuto applicabile la versione vigente al momento del fatto (prima della modifica del 2019) per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • decreto-legge n. 4/2019 (conv. con l. n. 26/2019)

    Ha inasprito il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 4 (aumentando il minimo edittale). La Corte ha stabilito che tale modifica non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

  • codice penale, art. 2, comma 4

    Principio di irretroattività della norma più sfavorevole: la norma più severa introdotta dal 2019 non può essere applicata a fatti anteriori; la Corte ha invocato questo criterio per escludere l'applicazione del nuovo minimo edittale.

  • codice penale, artt. 132 e 133

    Criteri per la determinazione della pena e per l'applicazione delle circostanze attenuanti/agggravanti; il Tribunale aveva usato questi criteri partendo da una pena base ritenuta errata dalla Cassazione in quanto ancorata alla disciplina successiva alla data del fatto.

  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), art. 88

    Richiamato nel capo di imputazione in relazione all'autorizzazione/condizioni per l'esercizio delle scommesse; utilizzato a titolo descrittivo nell'imputazione del reato amministrativo-penale.

Massime di principio

  • In materia penale la legge applicabile è quella vigente al tempo in cui il reato è stato commesso; una successiva inasprimento non può essere applicato retroattivamente (art. 2 c.4 c.p.).
  • Quando i giudici del merito errano nell'individuare il minimo edittale applicabile (ad esempio applicando la disciplina successiva al fatto), la Cassazione può annullare la parte del dispositivo relativa alla pena e rideterminarla conformemente alla normativa ratione temporis.
  • Le attenuanti generiche svolgono funzione adattativa rispetto alla concreta misura della pena: se erano state applicate per compensare un'eccessiva gravità della pena base determinata erroneamente, una volta corretta la pena base può non essere giustificata una ulteriore riduzione.
  • Occorre verificare, al fine della quantificazione della pena, non solo il parametro dettato dalla norma sostanziale ma anche se la disciplina prevedeva sanzioni pecuniarie al tempo del fatto: l'inesistenza di tali sanzioni nella normativa anteriore esclude la loro applicazione retroattiva.
  • In ricorsi per cassazione volti alla correzione esclusiva della pena, la Corte può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena quando la rettifica non richiede ulteriore accertamento di fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.