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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18132/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello di condanna per reati tributari commessi nell'ambito della gestione dell'Associazione Sport Service: emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) e omessa dichiarazione IVA (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) per gli anni 2016-2018. Il ricorrente deduceva: carenza o apparente motivazione della Corte d'appello su vari profili; contraddittorietà tra la responsabilità per fatture inesistenti e l'omessa dichiarazione; insufficiente prova dell'elemento soggettivo (dolo specifico), basato illegittimamente sulla sola carica sociale; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; omissione di pronuncia sulla sospensione condizionale della pena; contestazione di applicazione cumulativa delle pene ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e in parte inammissibile/rimandato. Ha rigettato le doglianze sulla motivazione generale e confermato la legittimità della qualificazione delle condotte come emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8) e la relativa valutazione probatoria. Ha però ritenuto fondate le censure relative alla motivazione circa l'elemento soggettivo (dolo specifico) per i reati di omessa dichiarazione (art. 5) per gli anni 2016 e 2017, perché la Corte territoriale aveva dedotto il dolo soltanto dalla carica sociale, configurando un 'dolo in re ipsa'; ha quindi annullato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Perugia limitatamente ai reati di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 e alla valutazione di concedibilità della sospensione condizionale della pena (sesta e settima doglianza fondate perché la Corte d'appello non aveva risposto alla richiesta). Le censure sul diniego delle attenuanti generiche sono state dichiarate inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    emissione di fatture per operazioni inesistenti

    La Corte ha ritenuto provata l'emissione di fatture per operazioni inesistenti sulla base della documentazione e degli elementi fattuali (mancanza di documentazione giustificativa, trasferimenti dai conti dell'associazione a conti personali).

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La Corte ha ricordato che il reato di omessa dichiarazione è configurabile anche quando siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, poiché l'IVA è dovuta anche per tali fatture indipendentemente dall'effettivo incasso; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non può essere desunta automaticamente dalla sola carica sociale del soggetto.

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    menzionato tra i capi di imputazione per gli anni 2017-2018

    Norma richiamata nell'ambito delle imputazioni; la decisione conferma che la valutazione di responsabilità richiede adeguata prova fattuale e motivazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606 comma 1 lett. b) ed e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; il Collegio ha valutato i motivi dedotti ai sensi di tale articolo, dichiarando alcuni inammissibili e altri fondati.

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale dell'obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali; la Corte ha richiamato i parametri per valutare la sufficienza della motivazione e ha ritenuto complessivamente adeguata la motivazione della Corte d'appello tranne che in relazione al dolo specifico per art. 5.

  • art. 163 e art. 164 c.p.

    Il ricorrente ha invocato profili relativi al cumulo materiale/soglia edittale; la Corte ha esaminato il motivo ma non lo ha ritenuto risolutivo nel senso favorevole al ricorrente nel dispositivo (la sentenza non è stata annullata per tale motivo).

Massime di principio

  • L'obbligo di motivazione ex art. 111 Cost. impone che la Corte espliciti l'itinerario logico-giuridico: la motivazione va letta nel suo complesso e può essere ritenuta sufficiente quando le censure siano riproduttive o manifestamente infondate.
  • Il reato di omessa dichiarazione IVA (art. 5 D.lgs. 74/2000) può coesistere con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti: l'IVA è dovuta anche per fatture fittizie indipendentemente dall'effettivo incasso.
  • La sussistenza del dolo specifico (intento di evadere) non può essere automaticamente desunta dalla sola qualifica societaria del soggetto (legale rappresentante); occorrono elementi probatori concreti, come la consapevolezza dell'ammontare dell'imposta dovuta o condotte idonee a dimostrare la volontà di evadere.
  • Le contestazioni generiche sulla mancata concessione delle attenuanti generiche sono inammissibili se non indicano elementi positivi di valutazione che la Corte avrebbe omesso di considerare.
  • La Corte d'appello deve rispondere espressamente a richieste specifiche di benefici (es. sospensione condizionale della pena); la mancata pronuncia su tali richieste può costituire motivo di cassazione e rinvio.
  • La Cassazione può annullare parzialmente la sentenza e disporre il rinvio limitato agli specifici profili viziati, lasciando inalterate le altre statuizioni fondate.

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