Cassazione Penale, Sentenza n. 18130/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lettieri impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli (che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo al 2016 e lo aveva prosciolto per tale anno, confermando la condanna per il 2017 a 1 anno e 6 mesi) deducendo: 1) nullità della citazione a giudizio per notifica irregolare, avendo l'atto been consegnato a persona qualificatasi come moglie/convivente benché il ricorrente fosse celibe e vivesse solo col padre; 2) illogicità e violazione di legge perché il coimputato (legale rappresentante Paudice) era stato assolto per carenza dell'elemento soggettivo, sicché non si spiegherebbe la condanna dell'extraneus (il commercialista); segnalava inoltre l'impossibilità di fruire dei benefici dell'art.13-bis d.lgs.74/2000; 3) vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche, poiché il suo apporto sarebbe stato marginale e non avrebbe conseguito un lucro commisurato all'imposta evasa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto ai singoli profili: 1) ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla notifica, osservando che l'atto era stato consegnato presso la residenza dell'imputato a persona qualificatasi "nipote" e che, in presenza di stretto rapporto di parentela e di consegna presso la residenza, la notificazione è valida salvo prova rigorosa contraria, non fornita dal ricorrente; 2) ha confermato la correttezza del principio secondo cui l'assoluzione del contribuente per difetto di elemento soggettivo non esclude automaticamente la responsabilità penale dell'extraneus che abbia agito con diversa consapevolezza/colpa tecnica; 3) ha ritenuto fondato il giudizio della Corte di merito nel rifiutare le attenuanti generiche alla luce del rilevante danno all'Erario e del ruolo tecnico determinante svolto dal Lettieri. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma prevista dall'art.616 c.p.p.; ciò comporta il mantenimento della pronuncia di merito (proscioglimento per il 2016 per prescrizione e condanna per il 2017 a 1 anno e 6 mesi).
Norme richiamate
art. 10‑quarter d.lgs. n. 74/2000
Norma contestata: violazione tributaria per omesso versamento mediante uso di compensazioni con crediti inesistenti; la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità penale del professionista (commercialista) che, con competenza tecnica, materialmente predispose le compensazioni fraudolente.
Norma che disciplina benefici per estinzione dei debiti tributari e condizioni per il patteggiamento; la Corte rileva che l'accesso ai benefici può essere gestito anche tramite formale offerta del terzo interessato (p.es. consulente) con messa a disposizione della provvista e poi rivalsa sul contribuente.
Riferimento al concorso di persone nel reato: l'assoluzione dell'intraneus per difetto di elemento soggettivo non esclude necessariamente la responsabilità dell'extraneus quando quest'ultimo abbia tenuto una condotta consapevole o mediata.
Richiamato in relazione all'assoluzione del Paudice (assoluzione ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p.), ossia per carenza dell'elemento soggettivo.
Norma richiamata in tema di definizione del giudizio (patteggiamento) e dell'assenza di istanza del Lettieri ai sensi dell'art.444, fattore che rende astratta la relativa doglianza.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento della somma per le spese processuali in cassazione.
Massime di principio
- La notifica a mani di persona convivente o di stretto rapporto di parentela ricevuta presso la residenza dell'imputato è normalmente valida; il destinatario deve provare in modo rigoroso la mancata conoscenza del procedimento per far valere nullità.
- L'assoluzione di un contribuente (intraneus) per carenza dell'elemento soggettivo non determina automaticamente l'assoluzione dell'extraneus: il professionista o terzo può essere responsabile se dimostrabile la sua consapevolezza o responsabilità tecnica autonoma.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimo quando il danno patrimoniale all'Erario sia rilevante e il contributo del condannato sia stato determinante, indipendentemente dal profitto diretto conseguito dallo stesso.
- I benefici previsti dall'art.13‑bis d.lgs.74/2000 (e l'accesso al patteggiamento condizionato al pagamento) possono essere resi attuabili anche tramite meccanismi di offerta formale e messa a disposizione della provvista da parte di terzi interessati, con successiva rivalsa sul contribuente.
- In impugnazione per cassazione il Collegio può svolgere anche funzione di giudice del fatto processuale (ad es. sulla regolarità della notifica) quando la questione riguarda la regolarità procedurale e sono necessari accertamenti sugli atti.
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