Sentenza del 26/05/2015 n. 2298 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RIMBORSO - Decadenza - Rilevabilità d'ufficio - Non sussiste - Eccezione proposta per la prima volta in appello - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell’IRAP versata dal contribuente per gli anni 2005-2009, richiesto per complessivi 23.017,41 euro sul presupposto dell’assenza di autonoma organizzazione. L’Agenzia delle Entrate aveva parzialmente prestato acquiescenza alla decisione favorevole al contribuente, ma in appello aveva eccepito, per la prima volta, la decadenza dal diritto al rimborso relativamente all’anno 2005 e a parte del 2006, sostenendo che l’istanza fosse stata presentata oltre il termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 del d.P.R. 602/1973.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’eccezione di decadenza, perché proposta per la prima volta in appello. Secondo il collegio, la decadenza non è normalmente rilevabile d’ufficio e l’art. 57 del d.lgs. 546/1992 vieta le nuove eccezioni in appello, salvo quelle rilevabili d’ufficio. Il principio di parità delle parti e del giusto processo impedisce di riconoscere all’Amministrazione una facoltà processuale negata al contribuente. L’appello dell’Agenzia è stato quindi rigettato. Non è stata emessa pronuncia sulle spese, poiché il contribuente non si era costituito.
Norme richiamate
La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.
La sentenza applica la regola generale secondo cui la decadenza non è rilevabile d’ufficio, escludendo che la natura tributaria della controversia renda automaticamente la decadenza sottratta alla disponibilità processuale delle parti.
Art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992
Nel giudizio d'appello non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
L’eccezione di decadenza proposta per la prima volta in appello dall’Amministrazione è stata considerata nuova e non rilevabile d’ufficio, quindi inammissibile.
Prevede il termine di 48 mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso delle somme indebitamente versate. Tuttavia, nel caso concreto, la relativa eccezione dell’Amministrazione non è stata esaminata nel merito perché tardivamente introdotta in appello.
Art. 111 Cost.
Il giusto processo deve svolgersi in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale.
Il principio di parità delle parti impedisce di attribuire all’Amministrazione una facoltà processuale più ampia di quella riconosciuta al contribuente, in particolare la possibilità di introdurre per la prima volta in appello un’eccezione non rilevabile d’ufficio.
Art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione può sostenere l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, ma non prevale automaticamente sulle garanzie processuali del giusto processo e della parità delle parti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un’eccezione di decadenza deve essere sollevata tempestivamente nel primo grado, salvo che la legge la renda espressamente rilevabile d’ufficio.
- L’Amministrazione finanziaria non può generalmente introdurre per la prima volta in appello una decadenza del contribuente, se tale eccezione non è rilevabile d’ufficio.
- La natura pubblicistica del tributo non comporta automaticamente l’indisponibilità processuale di ogni questione relativa alla decadenza.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello opera in modo coerente con il principio costituzionale di parità delle parti: la Pubblica Amministrazione non può beneficiare di una posizione processuale privilegiata.
- La decisione riguarda principalmente l’ammissibilità processuale dell’eccezione e non stabilisce, nel merito, se il contribuente fosse effettivamente decaduto dal diritto al rimborso.
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