Sentenza del 26/05/2015 n. 456 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IRES - Finanziamenti infra-gruppo - Presunzione legale di onerosità - Insussistenza - Prova della infruttuosità del finanziamento - Ammissibilità di mezzi diversi dal contratto scritto - Acquisizione e fusione per incorporazione per indebitamento - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un finanziamento infragruppo del quale l’Amministrazione finanziaria presumeva la redditività, con conseguente imputazione di interessi attivi ai fini IRES ai sensi dell’art. 89, comma 5, TUIR. Il contribuente ha sostenuto l’infruttuosità dell’operazione, rilevando che l’accordo poteva essere provato anche con mezzi diversi da un contratto scritto, in virtù del principio di libertà delle forme negoziali. Tra gli elementi di prova assumeva rilievo anche la mancata contabilizzazione degli interessi passivi da parte della società beneficiaria. È stata inoltre valorizzata la funzione economica dell’operazione, riconducibile a un’acquisizione seguita da fusione per incorporazione realizzata mediante indebitamento, secondo lo schema del leveraged buy out.
La decisione
La sentenza ha escluso che l’art. 89, comma 5, TUIR istituisca una presunzione assoluta di redditività del finanziamento. La norma stabilisce soltanto il criterio di determinazione degli interessi, al saggio legale, quando gli interessi siano dovuti ma non siano stati determinati. È stata ritenuta ammissibile la prova dell’infruttuosità mediante elementi diversi dal contratto scritto, inclusa la condotta contabile delle società coinvolte. Nonostante l’assenza di interessi, è stato riconosciuto un interesse qualificato del finanziatore, in quanto l’operazione perseguiva la causa tipica dell’acquisizione con indebitamento e successiva fusione per incorporazione prevista dall’art. 2501-bis cod. civ. L’esito è favorevole al contribuente nella parte in cui viene esclusa l’automatica imputazione di interessi attivi.
Norme richiamate
Art. 89, comma 5, TUIR
Nel caso in cui non sia determinato il tasso di interesse, gli interessi si computano al saggio legale.
La disposizione non introduce una presunzione legale assoluta di onerosità o di redditività dei finanziamenti infragruppo. Essa individua soltanto il criterio di calcolo degli interessi quando questi siano dovuti ma il relativo tasso non sia stato determinato.
Art. 1350 cod. civ.
In applicazione del principio di libertà della forma negoziale, l’accordo relativo all’infruttuosità del finanziamento può essere provato con ogni mezzo idoneo, anche in assenza di un contratto scritto, purché gli elementi acquisiti siano coerenti e attendibili.
Art. 2501-bis cod. civ.
La norma disciplina la fusione realizzata mediante indebitamento per acquisire il controllo di una società, secondo lo schema del leveraged buy out. La realizzazione di tale causa economico-giuridica può integrare un interesse qualificato del finanziatore anche quando il finanziamento sia infruttifero.
Massime di principio
- Un finanziamento infragruppo non può essere considerato automaticamente oneroso solo perché il tasso di interesse non è stato indicato: occorre verificare se le parti abbiano effettivamente previsto la debenza degli interessi.
- Quando il tasso non è determinato, il saggio legale opera come criterio di quantificazione degli interessi dovuti, non come prova automatica che gli interessi siano dovuti.
- L’infruttuosità del finanziamento può essere dimostrata anche senza un accordo scritto, mediante documentazione contabile, comportamento delle parti, delibere societarie, scritture interne e altre circostanze concordanti.
- La mancata contabilizzazione degli interessi passivi da parte della società finanziata costituisce un elemento probatorio rilevante, anche se deve essere valutata insieme agli altri elementi del caso concreto.
- L’assenza di remunerazione non implica necessariamente l’assenza di una valida ragione economica: nelle operazioni di acquisizione e fusione per indebitamento il finanziatore può perseguire un interesse qualificato diverso dal conseguimento immediato di interessi.
- Per contestare efficacemente una ripresa fiscale relativa a finanziamenti infragruppo è opportuno documentare sia l’accordo sull’infruttuosità sia la funzione economica complessiva dell’operazione.
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