Sentenza del 26/05/2015 n. 201 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento relativo al 2007 contestando l'omessa applicazione dell'IVA sui canoni di noleggio di carrelli elevatori destinati a committenti non residenti. Secondo l'Ufficio, i carrelli elevatori dovevano essere qualificati come "mezzi di trasporto", con applicazione dell'art. 7, comma 4, lettera i), del DPR 633/1972 e conseguente imponibilità in Italia. La società sosteneva invece che tali macchinari fossero beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, soggetti alla diversa disciplina della lettera d) della medesima disposizione. La contribuente aveva inoltre eccepito violazioni dell'art. 12 della legge n. 212/2000, tra cui l'omessa comunicazione dell'inizio della verifica, la mancata redazione del processo verbale conclusivo e il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso limitatamente al merito, ritenendo che carrelli elevatori e piattaforme elevatrici non fossero mezzi di trasporto, pur respingendo le eccezioni relative alle garanzie procedimentali. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostenendo che la nozione di mezzo di trasporto dovesse essere interpretata estensivamente sulla base di linee guida del Comitato IVA, della Risoluzione n. 187/E del 2009 e della possibilità di circolazione stradale dei carrelli. La Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto decisivo che il Regolamento UE n. 282/2011 non includa i carrelli elevatori tra i mezzi di trasporto e che la loro funzione naturale sia la movimentazione di merci in spazi interni o delimitati, non il trasferimento di persone o cose lungo un tragitto tra un luogo di partenza e uno di arrivo. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 5.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, comma 4, lettera i)
Prestazioni di noleggio di mezzi di trasporto effettuate da soggetti residenti in Italia
La disposizione è applicabile quando il bene noleggiato è effettivamente qualificabile come mezzo di trasporto. La Commissione ha escluso che i carrelli elevatori rientrino in tale categoria.
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, comma 4, lettera d)
Noleggio di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto
È stata ritenuta la disciplina pertinente al noleggio dei carrelli elevatori, con territorialità collegata al committente non residente secondo la normativa applicabile ratione temporis.
Regolamento UE 15 marzo 2011, n. 282, art. 38
Veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone od oggetti da un luogo all'altro
La nozione di mezzo di trasporto riguarda dispositivi concepiti per trasferire persone o beni da un luogo a un altro. L'assenza dei carrelli elevatori dall'elenco e la loro funzione di movimentazione interna hanno portato a escluderli dalla categoria.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
La Commissione ha ritenuto che le garanzie relative all'accesso, all'ispezione, al processo verbale e al termine di 60 giorni riguardino, secondo l'orientamento seguito, le verifiche svolte presso i locali del contribuente e non necessariamente i controlli cosiddetti "a tavolino".
Costituzione, artt. 24 e 97
Sono richiamati nel dibattito sul diritto al contraddittorio e sulle garanzie di difesa nei procedimenti amministrativi, ma la decisione non fonda su tali disposizioni l'accoglimento della pretesa della contribuente.
Corte di Cassazione, sentenza n. 16354 del 26 settembre 2012
Richiamata dall'Agenzia per sostenere che le garanzie dell'art. 12 dello Statuto del contribuente operino principalmente in caso di accessi, ispezioni e verifiche presso i locali dell'attività.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667 del 2014
Richiamata con riferimento al principio del previo contraddittorio e della comunicazione degli atti lesivi, ma la Commissione ha ritenuto non definitivamente risolta la sua applicabilità generalizzata alle verifiche a tavolino.
Massime di principio
- Ai fini IVA, la qualificazione di un bene noleggiato deve dipendere dalla sua funzione intrinseca e dalla destinazione tipica, non dalla mera possibilità occasionale o normativa di circolare su strada.
- Un macchinario destinato principalmente alla movimentazione interna di merci in capannoni, magazzini o piazzali non è normalmente assimilabile a un mezzo di trasporto concepito per trasferire persone o beni lungo un tragitto tra luoghi diversi.
- Gli elenchi e le definizioni contenuti nella normativa unionale in materia di IVA costituiscono un riferimento interpretativo particolarmente rilevante; l'assenza di una categoria dall'elenco può assumere valore indiziario, soprattutto quando è coerente con la funzione concreta del bene.
- Linee guida amministrative o del Comitato IVA non vincolanti non possono essere utilizzate selettivamente: non è coerente invocare una versione precedente quando una successiva evoluzione interpretativa conduce a una conclusione diversa.
- La possibilità tecnica o giuridica di circolazione stradale non trasforma automaticamente un'attrezzatura di lavoro in un mezzo di trasporto ai fini IVA.
- Le garanzie dell'art. 12 dello Statuto del contribuente, in particolare il termine di 60 giorni dopo la chiusura delle operazioni di verifica, sono state tradizionalmente collegate alle verifiche con accesso presso i locali del contribuente; per i controlli documentali o "a tavolino" l'applicabilità può dipendere dalla normativa e dall'orientamento giurisprudenziale vigente.
- In casi analoghi occorre distinguere sempre tra la natura funzionale del bene, la disciplina IVA applicabile ratione temporis, il luogo di utilizzo e il tipo di committente, verificando la normativa unionale e nazionale vigente al momento dell'operazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 mag 2015Sentenza del 26/05/2015 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 26 mag 2015Sentenza del 26/05/2015 n. 363 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 26 mag 2015Sentenza del 26/05/2015 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 26 mag 2015Sentenza del 26/05/2015 n. 455 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 26 mag 2015Sentenza del 26/05/2015 n. 456 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 26 mag 2015Sentenza del 26/05/2015 n. 459 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →