Sentenza del 26/05/2015 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Varese
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Prova della conoscenza della frode - Onere della prova - buona fede - Diritto alla detrazione dei costi - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava fatture soggettivamente inesistenti, ossia documenti relativi a operazioni effettivamente eseguite ma riferite a un soggetto diverso da quello formalmente indicato. L’Amministrazione doveva dimostrare che il contribuente conosceva il disegno fraudolento, oppure che avrebbe dovuto conoscerlo usando l’ordinaria diligenza. Il contribuente sosteneva di essere in buona fede e di avere diritto alla detrazione dell’IVA e alla deduzione dei relativi costi.
La decisione
La pretesa fiscale non può fondarsi sulla sola inesistenza soggettiva delle fatture né su una responsabilità oggettiva del contribuente. Spetta all’Amministrazione finanziaria provare, con elementi concreti e specifici, la conoscenza o la conoscibilità della frode da parte del soggetto accertato. In assenza di tale prova, deve essere riconosciuta la buona fede del contribuente e resta legittimo il diritto alla detrazione dell’IVA e alla deduzione dei costi connessi alle operazioni.
Norme richiamate
Principi in materia di detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti
La detrazione dell’IVA può essere negata solo se è provato che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode fiscale; non è sufficiente dimostrare la mera irregolarità soggettiva dell’operazione.
Principio dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria
L’Amministrazione deve fornire la prova della conoscenza o conoscibilità del disegno fraudolento. Il contribuente non è tenuto a dimostrare in via preventiva la propria estraneità alla frode, salvo che l’Amministrazione abbia prima fornito indizi concreti e specifici.
Principio di buona fede e divieto di responsabilità oggettiva in materia IVA
Il contribuente che opera in buona fede non può essere privato automaticamente del diritto alla detrazione per il solo fatto che un fornitore o un altro soggetto della catena commerciale abbia commesso una frode.
Massime di principio
- In presenza di fatture soggettivamente inesistenti, occorre distinguere tra la frode commessa da altri soggetti e la consapevole partecipazione del contribuente: la prima, da sola, non basta a negare la detrazione.
- L’Amministrazione finanziaria deve indicare e provare elementi oggettivi, quali rapporti anomali, prezzi incongrui, carenze documentali, assenza di struttura del fornitore o altre circostanze idonee a dimostrare la conoscenza o conoscibilità della frode.
- Il contribuente deve adottare verifiche commerciali ragionevoli e conservare la documentazione dell’operazione; tuttavia non gli si può imporre un controllo investigativo sproporzionato sulla propria controparte.
- Se la prova della consapevolezza o della colpevole ignoranza non viene raggiunta, non è ammissibile una responsabilità oggettiva e devono essere mantenuti, in linea generale, il diritto alla detrazione dell’IVA e la deduzione dei costi effettivamente sostenuti.
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