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Sentenza

Sentenza del 26/05/2015 n. 455 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - Plusvalenze imponibili - Cessione di fabbricato e terreni edificati dei quali si preveda la demolizione e la ricostruzione - Assimilazione ai terreni edificabili - Esclusione - Preesistenza di accordi ed istanze relative alla futura ricostruzione - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR e, in particolare, se la cessione di fabbricati o di terreni già edificati, per i quali fosse prevista la demolizione e ricostruzione, potesse essere assimilata alla cessione di terreni edificabili. L'Amministrazione riteneva rilevanti anche le istanze presentate e gli accordi intervenuti prima della vendita in vista della futura ricostruzione.

La decisione

La tesi dell'Amministrazione è stata esclusa. La cessione di fabbricati e terreni già edificati destinati alla demolizione e ricostruzione non è assimilabile alla cessione di terreni edificabili ai fini della plusvalenza imponibile prevista dall'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR. La preesistenza di istanze o accordi relativi alla futura ricostruzione è irrilevante, poiché la norma mira a tassare la plusvalenza derivante dalla destinazione edificatoria urbanistica di terreni nudi e non quella collegata all'utilizzazione o trasformazione di fabbricati e aree già edificate.

Norme richiamate

  • Art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR

    terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione

    La disposizione riguarda i terreni non edificati la cui destinazione edificatoria deriva dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Non si applica, per assimilazione, a fabbricati o terreni già edificati destinati alla demolizione e ricostruzione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imponibilità della plusvalenza, occorre distinguere tra la cessione di un terreno nudo reso edificabile dagli strumenti urbanistici e la cessione di un fabbricato o di un'area già edificata destinata a essere trasformata.
  • La previsione di demolizione e ricostruzione non trasforma automaticamente un fabbricato o un terreno già edificato in un terreno edificabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR.
  • Istanze edilizie, accordi urbanistici o progetti relativi a interventi futuri, se successivi alla situazione già edificata del bene, non sono di per sé sufficienti a fondare l'imposizione della plusvalenza secondo la disciplina dei terreni edificabili.
  • L'analisi deve concentrarsi sulla natura effettiva del bene al momento della cessione e sull'origine della plusvalenza: la disciplina mira a tassare l'incremento derivante dalla nuova destinazione edificatoria urbanistica di un terreno nudo, non il semplice valore collegato alla trasformazione di un immobile esistente.

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