Cassazione Civile, Ordinanza n. 28953/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da cinque verbali di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 1, lett. a, e comma 14, cod. strada, contestati a una persona che aveva sostato con un caravan in Piazzale G.B. Resasco di Genova, area segnalata come riservata alle sole autovetture. L'opposizione ai verbali era stata respinta dal Giudice di pace e l'appello era stato rigettato dal Tribunale. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. d, cod. strada, sostenendo che la norma consente di riservare spazi alla sosta dei soli veicoli adibiti a servizi di linea e non delle autovetture; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione al contenuto delle ordinanze sindacali richiamate; 3) violazione dell'art. 185 cod. strada, assumendo che gli autocaravan sono equiparati agli altri veicoli ai fini della circolazione e dei divieti/limitazioni ex artt. 6 e 7; 4) altro omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per l'asserita irragionevolezza della riserva alle sole autovetture; 5) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese, nonostante alcune ordinanze sindacali fossero state acquisite d'ufficio solo in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi secondo e quarto per il divieto di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., trattandosi di sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado e fondata sulle stesse ragioni di fatto. Ha esaminato congiuntamente primo e terzo motivo e li ha respinti, affermando che il giudice ordinario, nell'opposizione a sanzione amministrativa, può sindacare il provvedimento amministrativo presupposto solo nei limiti della legittimità, non nel merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione; inoltre, l'equiparazione legislativa degli autocaravan agli altri veicoli non impedisce che l'amministrazione riservi alcuni spazi alla sosta delle sole autovetture, ove ciò sia giustificato da esigenze di gestione della sosta e della circolazione. Anche il quinto motivo è stato respinto, poiché il giudice d'appello ha applicato legittimamente il criterio della soccombenza e non vi erano ragioni per compensare le spese; l'acquisizione d'ufficio delle ordinanze in appello non incideva su tale regolazione. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché il Comune non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. a, e comma 14, cod. strada
Norme poste a base dei verbali di accertamento per sosta in area riservata; la Corte ne conferma la legittima applicazione nel caso concreto.
art. 7, comma 1, lett. d, cod. strada
Consente al sindaco di riservare limitati spazi alla sosta, ma la Corte chiarisce che la censura non può trasformarsi in un sindacato di merito sulle scelte amministrative.
Gli autocaravan sono soggetti, ai fini della circolazione e dei divieti/limitazioni degli artt. 6 e 7, alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli; ciò non impedisce però discipline differenziate in tema di sosta.
art. 54, comma 1, lett. m, cod. strada
Definisce gli autocaravan, richiamati per affermare la loro equiparazione agli altri veicoli ai fini della disciplina codicistica.
Richiamato nel quadro normativo di riferimento relativo alla sosta e ai divieti stradali.
Rende inammissibile il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. contro la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto (doppia conforme).
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è precluso nei casi di doppia conforme e non può essere usato per riaprire questioni di fatto già decise nei due gradi di merito.
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza; non emergevano ragioni per la compensazione.
art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Norma sul procedimento camerale in cassazione.
Consente in appello l'esercizio del potere istruttorio d'ufficio per acquisire documenti indispensabili alla decisione, nel rito applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice ordinario può disapplicare l'atto amministrativo presupposto solo per vizi di legittimità, non per sostituirsi all'amministrazione nella valutazione di opportunità o convenienza delle scelte organizzative adottate.
- L'equiparazione normativa di una categoria di veicoli agli altri veicoli ai fini della circolazione e delle limitazioni stradali non impedisce al Comune di disciplinare in modo differenziato la sosta, purché la regolazione resti entro i limiti di legge e della competenza dell'ente.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in cassazione quando la sentenza impugnata costituisce "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e il ricorrente non deduce una divergenza tra le rationes decidendi dei due giudici di merito.
- La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza; la compensazione richiede un'apposita ragione giustificativa e non è imposta dal solo fatto che il giudice abbia acquisito d'ufficio documenti rilevanti in appello.
- In presenza di una sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado, le censure che mirano a rivalutare i fatti e la ragionevolezza delle valutazioni amministrative presupposte non sono ammissibili come vizi motivazionali ex art. 360, n. 5, c.p.c.
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