Cassazione Civile, Ordinanza n. 21345/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I comproprietari del piano terra chiedevano di essere autorizzati, ai sensi dell'art. 843 c.c., a passare attraverso la porzione esclusiva dell'altro condomino/proprietario per accedere al sottotetto e al tetto comune, anche mediante collocazione di una scala sulla botola e utilizzo del lucernario interno, al fine di installare pannelli solari e un'antenna televisiva, ancorarli e manutenere gli impianti, verificare lo stato delle travi del tetto e curare il torrino di scarico della canna fumaria. Chiedevano inoltre l'accertamento di un obbligo propter rem di consentire il passaggio di fili, condutture o altri impianti, l'ampliamento della botola da parte del resistente e il risarcimento dei danni per il rifiuto opposto. Il giudizio aveva una lunga storia processuale: un precedente giudizio era stato definito solo per competenza; in sede di rinvio la Corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo non praticabile il passaggio attraverso la botola esistente e valorizzando una soluzione alternativa dall'esterno. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano: omessa pronuncia e omessa motivazione sulla domanda di accesso per ispezionare le travi del tetto; violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale per avere la Corte d'appello fondato il rigetto sull'assunto, mai prospettato, che la botola 30x30 cm fosse troppo stretta per il passaggio di un adulto; omesso esame di fatti decisivi, tra cui la dichiarata possibilità del resistente di passare dalla botola e la necessità di attraversarla per aprire il lucernario; infine, violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 115-116 c.p.c. per averli condannati alle spese del primo giudizio di cassazione, nonostante il resistente avesse chiesto la compensazione di quelle spese. La Cassazione ha respinto i primi tre motivi, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia sulla domanda di mero affaccio dalla botola per visionare le travi, poiché tale domanda non era stata proposta; ha inoltre considerato non praticabile, sulla base della domanda originaria, un accesso che presupponesse modifiche forzose della proprietà altrui, ribadendo i limiti dell'art. 843 c.c. e l'insindacabilità in cassazione della valutazione di merito sulla soluzione alternativa più equilibrata. Ha invece accolto il quarto motivo: poiché nel giudizio di rinvio il resistente aveva espressamente chiesto la compensazione delle spese del primo giudizio di cassazione, la Corte d'appello non poteva condannare i ricorrenti a quelle spese applicando il criterio della soccombenza; la sentenza è stata quindi cassata sul punto e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha dichiarato compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione n. 21864/2013 R.G.; per il resto ha confermato il rigetto delle domande e ha disposto la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità per reciproca soccombenza, lasciando ferme le statuizioni sulle spese del giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi di ricorso, confermando il rigetto delle domande di accesso ex art. 843 c.c. e del correlato risarcimento, perché non era stata proposta la domanda di mero affaccio per ispezione e perché l'accesso richiesto non poteva tradursi in una modifica coattiva della proprietà esclusiva altrui; ha invece accolto il quarto motivo limitatamente alla liquidazione delle spese del primo giudizio di cassazione. La sentenza impugnata è stata cassata in parte qua e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione n. 21864/2013 R.G. (sentenza n. 4663/2018). Le spese del presente giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, mentre sono rimaste ferme le statuizioni sulle spese del giudizio di rinvio come stabilite dalla sentenza impugnata.
Norme richiamate
il proprietario deve consentire l'accesso e il passaggio sul proprio fondo quando ne sia riconosciuta la necessità, ma la norma non consente di imporre modifiche forzose della proprietà altrui; il diritto va contemperato con gli interessi del proprietario gravato.
il giudice non può omettere di pronunciare sulle domande effettivamente proposte né attribuire o negare spese o statuizioni oltre il perimetro del chiesto.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o disconosce le prove ritualmente dedotte, non quando si limita a valutare diversamente le prove acquisite.
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è legale; non è denunciabile il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, o alle sole anomaliе motivazionali costituzionalmente rilevanti.
in presenza di un errore di diritto che non richieda ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito.
art. 209 del D.Lgs. n. 259/2003
la questione relativa alla disciplina delle antenne era stata già ritenuta assorbita nel precedente giudizio di legittimità; nella presente decisione non viene applicata al merito della controversia.
art. 91 del D.Lgs. n. 259/2003
richiamato solo nel pregresso giudizio di legittimità e considerato assorbito rispetto alla decisione sul diritto di accesso ex art. 843 c.c.
la Corte d'appello aveva erroneamente ricondotto la vicenda alla disciplina delle innovazioni condominiali, mentre si trattava di limitazione legale della proprietà.
richiamato dalla Corte d'appello come rimedio assembleare/giudiziale per le innovazioni; la Cassazione ha escluso che la controversia dovesse essere risolta secondo quella disciplina.
art. 24 Cost.
citato dai ricorrenti a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, ma senza esito sul piano decisorio.
art. 111 Cost.
citato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha escluso la denunciata anomalia motivazionale salvo il profilo delle spese.
richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente nei limiti attuali del controllo di legittimità.
citato in relazione all'obbligo di motivazione sintetica e chiara; non è stata ravvisata violazione sul punto decisivo.
Massime di principio
- L'art. 843 c.c. attribuisce un diritto di accesso e passaggio solo nei limiti della necessità e del minor aggravio per il fondo servente; non può essere utilizzato per imporre opere modificative coattive della proprietà altrui, neppure se a spese dell'avente diritto.
- Quando la domanda proposta riguarda un accesso funzionale all'esecuzione di determinate attività, il giudice non omette pronuncia se respinge una domanda diversa o più ampia di quella effettivamente introdotta in giudizio.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omessa motivazione o di motivazione insufficiente è oggi scrutinabile soltanto nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già per ottenere una nuova valutazione delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il merito della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito; occorre allegare l'utilizzo di prove non introdotte o l'erronea attribuzione del regime di prova legale.
- In tema di spese processuali, il giudice deve rispettare anche il principio della domanda: se una parte chiede la compensazione delle spese di un determinato grado, non può essere condannata a quelle spese in applicazione del criterio della soccombenza per quel medesimo grado.
- Quando l'errore di diritto non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito sulle sole conseguenze derivanti da quell'errore.
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