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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17616/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per Cassazione contro la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 640 c.p. (truffa): (a) omissione, da parte del giudice di merito, di una pronuncia espressa sulla congruità dell'offerta risarcitoria depositata dall'imputato ai sensi dell'art. 162-ter c.p., con conseguente preclusione di proporre una nuova offerta o di accedere a riti alternativi; dedotta anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 162-ter per mancata indicazione di "modi, forme e termini" della valutazione giudiziale; (b) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, n.4) (lieve entità del danno) e n.6) (spontanea riparazione/operosità volta ad attenuare le conseguenze del reato).

La decisione

1) Motivo relativo all'omessa pronuncia sulla congruità dell'offerta e alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 162-ter c.p.: respinto. La Corte ha ritenuto che la normativa, sia nel precedente assetto sia dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022), non impone un provvedimento espresso e che la mancata pronuncia doveva essere tempestivamente eccepita nell'udienza in cui il giudice ha disposto "procedersi oltre"; in mancanza l'eccezione si considera sanata. La questione costituzionale è stata ritenuta infondata. 2) Motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti: in parte accolto. La Corte ha rilevato carenza di motivazione sulla mancata valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4) (lieve entità del danno) e ha annullato la sentenza limitatamente a tale circostanza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Il resto del ricorso è rigettato e l'affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma del reato contestato (truffa); la sentenza di merito è stata confermata quanto alla responsabilità per tale fattispecie, salvo la valutazione delle attenuanti.

  • art. 162-ter cod. pen.

    Disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie; la Corte ha ritenuto che non richiede un provvedimento espresso di congruità e che la mancata pronuncia non costituisce vizio non sanabile se non tempestivamente eccepita.

  • art. 62, n. 4) cod. pen.

    Attenuante per la lieve entità del danno: va valutata esclusivamente con riferimento all'entità del danno patrimoniale; la Corte ha rilevato che la sua mancata valutazione specifica comporta carenza di motivazione e ha disposto annullamento con rinvio.

  • art. 62, n. 6) cod. pen.

    Attenuante per l'operosità volta ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (riparazione spontanea): la Corte ha ritenuto che la richiesta sia stata implicitamente disattesa con la valutazione di non congruità dell'offerta risarcitoria.

  • art. 1208 cod. civ.

    Richiamato per le forme in cui può essere effettuata un'offerta reale (es. assegno circolare); la congruità della somma può essere valutata anche indipendentemente dall'accettazione della vittima.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma richiamata nel contesto della valutazione complessiva dell'offensività e della possibilità di non punibilità quando sussistono condizioni specifiche; la Corte ha distinto l'esame per questa causa di non punibilità dalla valutazione specifica della lieve entità del danno.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione dell'offensività; utilizzato dalla Corte di merito nella valutazione complessiva ma non in sostituzione della specifica analisi richiesta per l'art. 62 n.4).

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamati in ordine allo svolgimento del procedimento in contraddittorio scritto senza presenza delle parti; la Corte ha annotato che il procedimento in Cassazione è stato celebrato in tale forma.

  • d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma "Cartabia")

    La riforma ha disallineato i termini per presentare istanze di accesso ai riti alternativi e l'istanza di estinzione per risarcimento (la seconda può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento); la Corte ha ritenuto che la riforma non lede i diritti di difesa.

  • art. 182 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati come regime delle nullità e della loro sanatoria/decadenza: la mancata pronuncia espressa doveva essere tempestivamente eccepita per evitare la sanatoria.

Massime di principio

  • La presentazione di un'offerta risarcitoria ai fini dell'estinzione del reato (art. 162-ter c.p.) può essere valutata dal giudice anche se la persona offesa non l'ha accettata; la congruità è oggetto di valutazione giudiziale autonoma.
  • La mancata pronuncia espressa del giudice sulla congruità dell'offerta non determina automaticamente l'annullamento: la nullità va tempestivamente eccepita nell'udienza in cui il giudice "procedeva oltre"; in assenza di tempestiva eccezione la nullità si considera sanata.
  • Per preservare il diritto di difesa è buona prassi, in caso di rigetto implicito o mancata motivazione sulla congruità, eccepire immediatamente la nullità in udienza e subordinare eventuali richieste alternative (es. accesso a riti) al giudizio sulla congruità.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62 c.p. richiede motivazione specifica e distinta: la carenza di tale valutazione (ad es. sulla lieve entità del danno) può determinare annullamento e rinvio per nuovo esame.
  • Le modifiche legislative che spostano termini processuali (es. riforma "Cartabia") non eliminano la necessità di adottare accorgimenti difensivi tempestivi: le scelte strategiche (proporre offerte o istanze alternative) possono e devono essere pianificate tenendo conto dei termini vigenti.
  • Quando si propone un'offerta risarcitoria, documentare e rendere chiari gli elementi che ne giustificano la congruità (quantificazione del danno, prova dell'effettiva riparazione, forma di versamento) riduce il rischio di valutazioni negative e di contestazioni procedurali.

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