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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17584/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 16/10/2025 del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del GIP che non aveva disposto la cessazione della misura cautelare per decorrenza dei termini. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che la seconda ordinanza cautelare (28/05/2025) doveva essere retrodatata alla prima (16/04/2024) perché i fatti erano anteriori, vi era connessione qualificata (stesso titolo di reato, soggetti, arco temporale, luogo) e gli elementi probatori relativi alla seconda misura erano già desumibili dagli atti (intercettazioni e indagini non interrotte). Il ricorrente ha inoltre indicato che l'ultimo episodio relativo alla seconda ordinanza risale al 13/04/2024, quindi anteriore alla prima misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la motivazione del giudice a quo secondo cui mancava il requisito della "desumibilità dagli atti": al momento della prima ordinanza (16/04/2024) e del successivo decreto di giudizio immediato non erano emersi indizi idonei in relazione ai fatti poi oggetto della seconda misura, essendo gran parte del materiale probatorio acquisito successivamente (informativa di gennaio 2025). La seconda ordinanza del 28/05/2025 si fondava su attività investigative sopravvenute e su un perimetro fattuale e temporale in parte distinto; pertanto non era configurabile la retrodatazione. Il ricorso è stato ritenuto generico e privo di specifiche critiche agli elementi posti a base della decisione impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; sono disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, Disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    La retrodatazione dei termini di custodia cautelare opera solo se i fatti della seconda ordinanza sono anteriori alla prima e, soprattutto, erano "desumibili dagli atti" all'epoca della prima ordinanza, ossia risultavano già da un compendio documentale o dichiarativo che consentisse al PM un apprezzamento prognostico della gravità e concludenza degli indizi tale da giustificare la misura.

  • art. 309, cod. proc. pen. (richiamato nella giurisprudenza e dalla Corte costituzionale)

    La giurisprudenza e la Corte costituzionale (sent. n.293/2013) richiamano la ratio di evitare che l'adozione successiva di nuovo titolo cautelare determini, senza adeguata giustificazione, uno spostamento in avanti del termine iniziale della misura cautelare; la retrodatazione è quindi possibile solo se il secondo provvedimento avrebbe potuto essere concretamente adottato al momento della prima ordinanza.

  • art. 94, comma 1-ter, Disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione e per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) in caso di dichiarazione di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U e Sez. 3 citate nella motivazione)

    Giurisprudenza consolidata che chiarisce la nozione di "desumibilità" come conoscenza derivata da un compendio probatorio sufficientemente grave e completo da poter giustificare la richiesta/adozione della misura già al momento della prima ordinanza; richiama l'onere del ricorrente di indicare quali elementi specifici fossero già presenti.

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione dei termini cautelari è necessario provare due condizioni: a) che i fatti siano anteriori alla prima ordinanza; b) che quegli stessi fatti fossero "desumibili dagli atti" al momento della prima ordinanza, ossia già emergessero da un compendio probatorio idoneo e valutabile prognosticamente.
  • La mera prossimità temporale tra episodi o la sovrapposizione parziale degli intervalli temporali non è sufficiente a fondare la retrodatazione se il materiale probatorio decisivo è stato acquisito successivamente.
  • La "desumibilità" non equivale alla semplice conoscenza storica dei fatti: serve un compendio documentale o dichiarativo che consentisse all'Autorità inquirente un giudizio meditato sulla gravità e concludenza degli indizi.
  • In cassazione il ricorrente deve formulare censure specifiche e puntuali: è insufficiente reiterare genericamente le doglianze già svolte davanti al giudice a quo; bisogna indicare precisamente quali atti, quando e in che modo dimostravano già la sussistenza dei gravi indizi relativi ai fatti poi oggetto della seconda misura.
  • Se la seconda misura si fonda in larga parte su attività investigative sopravvenute (es. informativa acquisita dopo la prima ordinanza, nuove intercettazioni, ulteriori accertamenti), la retrodatazione sarà di norma negata.
  • La strategia difensiva efficace, in casi analoghi, consiste nel documentare e dimostrare puntualmente l'esistenza, già all'epoca della prima ordinanza, di un compendio indiziario grave, concordante e univoco relativo ai fatti che si vuole far retrodatare.

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